160 §• 166. In questo registro dovranno annotarsi anche le istanze per copie d’atti od estratti dai libri, nonché i rapporti scritti che l’incaricato produce al Giudizio, e sarà da farsi particolare menzione quando a tenore dell’ ordine giudiziale relativo dovrà vegliarsi d’uffìzio sull’ osservanza d’un termine, o sopra altro provvedimento, come p. e. nel caso della successiva produzione del documento originale , o d’ un decreto con cui fu rifiutata l’iscrizione, e contro il quale non fu in tempo prodotto ricorso. §. 167. Questo registro si chiude alla fine d’ogni anno, e se ne riapre un nuovo cominciando dal nr. 1. La tenuta dell’ indicato registro tende a procurare la maggior possibile esattezza e regolarità nelle iscrizioni, ma non cessando perciò d’ essere un’ inutile aggravio per quel-1’ ufficio, dove stante la tenuità del numero delle iscrizioni, 1’ esattezza e la regolarità necessarie si possono conseguire anche senza il registro medesimo, si trovò conveniente di rimetterne 1’ attivazione al criterio del capo del Giudizio, il > quale e per la responsabilità che gl’ incombe, e per la conoscenza che aver deve degli affari del proprio distretto, sarà certo al caso di decidere secondo il bisogno. §. 168. Ogni istanza diretta ad ottenere un’iscrizione nei libri fondiarii sarà dal protocollo degli esibiti passata subito al suddetto impiegato, al quale correrà obbligo di confrontarla colle anteriori iscrizioni relative allo stesso immobile e allo stesso diritto iscrittovi, onde riconoscere se un qualche o-stacolo si opponga alla chiesta iscrizione. In caso di ostacoli ne renderà tosto avvertito il capo del