158 priamente dette, quanto alle prenotazioni, ed alle annotazioni; ed anche qualora contro le disposizioni di questa legge si omettesse di ordinare una iscrizione incombente d’uffìzio al Giudizio relativo, potrà essere ammesso bensì il ricorso contro il decreto, nel quale ebbe luogo l’omissione, con tutte le condizioni e legali conseguenze che nella legge stessa sono contemplate, ma non si farà luogo in tal caso ad una rimostranza al Giudizio medesimo. L’omissione di una iscrizione incombente al Giudice d’ufficio può tornare egualmente dannosa come un rifiuto espresso della medesima in seguito ad istanza di parte. Perciò si trovò opportuno questo §. tanto per prevenire il bisogno di nuove domande, quanto perchè stà in fatti nelle norme generali di procedura, che anche quando il giudice omette di ordinare quanto gli viene prescritto, la sua decisione è soggetta a ricorso, quantunque la parte non avesse espressamente provocato l’ordine di cui si tratta. |»<» XV. Dei termini. §. 163. I termini prescritti dalla presente legge sono continui ; se per altro l’ultimo giorno cade in una domenica od in altro giorno riconosciuto dalla legge siccome festa di precetto per la parte, il termine finisce nel susseguente giorno di lavoro. Anche questa disposizione è conforme alle più recenti nostre norme in fatto di termini, relativamente agli affari d’ urgenza. Tenuta dei libri fondiarii, e relativa manipolazione. §. 164. II capo del Giudizio destina pella tenuta dei libri fondiarii e per le relative operazioni un suo