98 dunque determinarne la specie, ed oltre all’iscrizione propriamente detta, ed alla prenotazione, contemplate dal codice civile e dal giudiziario regolamento, si è dovuto far luogo anche alle annotazioni, perchè le norme che regolano il sistema tavolare, come lo dimostra la patente 22 Aprile 1794, lo esigono, perchè furono accolte anche dal regolamento 15 de-cembre 1855 sui pubblici libri dell’Ungheria (§. 59), e perchè in varii punti della presente legge se ne scorge l’utilità, ed anzi la necessità. §. 65. L’ ordinare le iscrizioni spetta al solo Giudizio reale, eli’ è l’Autorità preposta ai libri fondiarii. §. 66. Il regolamento giudiziario e la norma di giurisdizione determinano i casi nei quali il giudice di cognizione, o quello di volontaria giurisdizione, può accordare iscrizioni nei libri fondiarii, ma l’effettiva loro esecuzione non può mai aver luogo senza un ordine del rispettivo foro reale. Queste disposizioni sono la conseguenza di quelle del §.54, e delle norme generali sulla competenza del foro reale. §• 67. Non possono farsi iscrizioni se non ad istanza di parti, o immediatamente, o dietro riquisitoria delle Autorità competenti ; e d’ufficio nei soli casi contemplati dal presente regolamento. Siccome l’istituto dei libri fondiarii ha per iscopo interessi privati, così spetta alle parti d’averne la cura necessaria e di chiedere quelle iscrizioni di cui trovano di abbisognare. In massima perciò il giudice relativo non deve procedere d’ufficio. Vi sono per altro dei casi, come si vedrà, nei quali devonsi fare delle operazioni anche d’uffizio, sia a maggior garanzia delle parti, sia per risparmiare alle medesime delle cure che si possono addossare anche al Giudizio, sia per una migliore evidenza, ma queste sono eccezioni da non doversi estendere, oltre a quanto espressamente è pre-