77 ratori, per il caso non fosse ancora avvenuta ; e pegli ultimi uno speciale curatore che dovrà alla pubblicazione della presente legge essere istituito ad ognuno di essi, dal rispettivo Giudizio distrettuale dell’ ultimo domicilio, e che dovrà prestarsi sotto la sorveglianza dell’ Autorità curatoria. Una legge di eminente generale necessità, quale si è quella di cui ora si tratta, non doveva essere arrestata nella sua esecuzione da particolari interessi, e tanto meno lo doveva quando anche a questi interessi particolari era sufficientemente provveduto. Fu perciò che relativamente ai corpi morali, ed alle persone sottoposte ad una speciale tutela della legge non si trovò di fare alcuna eccezione intorno all’ applicazione special-mente delle comminatorie portate dalla legge presente. Questi corpi, e queste persone non mancano di un legale rappresentante, e si dispone perchè ne siano tosto forniti qualora non lo avessero. A questi dunque incombe di sorvegliare ai loro interessi, e se per avventura non vi si prestassero ne avverrebbe quanto in ogni altro affare nel quale venissero a fallire la dovuta cura e vigilanza del rappresentante medesimo, egli cioè ne sarebbe responsabile, e tale risponsabilità alla persona tutelata dev’essere di sufficiente garanzia anche nel caso presente, e lo deve tanto più in quanto che la responsabilità si e-stende non pure alla persona del naturale rappresentante, ma anche all’Autorità cui spettaci vegliare sulla tutela dei rappresentati. §• 36. Contemporaneamente alla pubblicazione di questa legge dovrà pubblicarsi in ogni capoluogo di distretto apposito editto, da inserirsi in tutti i fogli uffiziali dell’ Impero, col quale si dovranno rendere note le disposizioni dei §§. 11 al 18. Questa disposizione tende specialmente a garantire gl’interessi delle persone assenti, e congiunta a quelle contemplate dai precedenti due §§. la si crede sufficiente all’uopo, dal momento che gli assenti, anche se convenuti in una causa civile, non hanno dalla legge garanzie maggiori.