169 dei libri e eolie stesse garanzie or ora indicate per l’ispezione. Sopra ricerca deve questi rilasciare un certificato sulla domanda fatta, e sulle marche da bollo all’ uopo eventualmente depositate, ed in questo caso le copie od estratti verranno consegnati verso restituzione del detto certificato, e contemporaneamente saranno restituite alla parte le marche da bollo non consumate. Il certificato restituito potrà essere distrutto, e contro la parte che non ne ha il possesso starà la presunzione, o che non abbia fatto alcuna domanda, o che la sua domanda sia stata completamente esaurita. Oltrecchè può avvenire che taluno sia impedito di procedere all’ ispezione del pubblico libro, 1’ estratto e le copie gli possono abbisognare anche per farne uso sia in Giudizio, sia altrove. Era dunque indispensabile di regolarne 1’ estra-dazione, la quale viene ad essere un’ ulteriore conseguenza della pubblicità dei libri fondiarii. Le relative modalità sono tolte e dal regolamento per l’Ungheria, e dal decreto ministeriale 30 novembre 1853 N. 255. Fu vietato alle parti di prendere copie od estratti da se, stantechè la relativa o-perazione si presentava pericolosa. §. 186. L’ incaricato della tenuta dei libri fondiarii dovrà inoltre, sulla base della rubrica seconda dei repertorii delle rispettive Comuni, e quindi dopo che la stessa rubrica sarà stata riempiuta a termini del §. 40, conformare un indice alfabetico di tutti i proprietarii del circondario del Giudizio reale col nome delle sole Comuni dove sono situate le loro realità, e nel quale, di mano in mano che, . scorso il termine contemplato dal suddetto §., una realità sarà per passare presso un nuovo proprietario, il quale non figuri nell’ indice, dovranno essere aggiunti i nomi di questi nuovi proprietarii,