79 sformazioni contemplate dai §§. 14, 15, 16, '17, e sia perle iscrizioni di proprietà contemplate dal §. 19 e successivi. Col nuovo sistema vanno bensì a cessare gli Uffizi della Conservazione delle ipoteche, e delle Notifiche, ma l’opera loro rendesi ancora necessaria nei primi tre anni dell’ attivazione della legge mentre durante quest’epoca da essi solamente si potranno ripetere gli elementi necessarii per conseguire le ordinate rinnovazioni e trasformazioni. Se quindi era necessario di far conoscere e 1’ epoca ulteriore della loro durata, e le limitate ulteriori loro attribuzioni, doveasi del pari provedere affinchè da un lato 1’ opera loro venisse convenientemente usufruttuata nei tre anni della loro attività, e i relativi impiegati dall’altro dopo l’epoca stessa non mancassero di una stabile destinazione. Con questo §. si provvidde e all’ una cosa e all’ altra, quanto agl’ impiegati delle due Conservazioni delle ipoteche solamente, non facendo d’uopo di disporre altrettanto per quelli addetti alle Notifiche, sendo che i medesimi appartengono stabilmente ai relativi Giudizii, per cui, come questi possono in qualunque bisogno profittare dell’opera loro così alla loro destinazione non fa di mestieri di provvedere ulteriormente. Quanto poi agl’ impiegati della Conservazione delle ipoteche di Zara e di Ragusa, siccome coll’attivazione della nuova legge le loro incombenze nei tre anni della durata degl’Uffizii rispettivi venivano ad essere di molto diminuite, laddove ai Giudizii della provincia colla nuova i-stituzione venivano aumentate, così era conveniente ed opportuno che l’opera degl’ impiegati delle due Conservazioni delle ipoteche di Zara e Ragusa venisse estesa anche ai nuovi bisogni di quei Giudizii dove un ulteriore assistenza fosse realmente reclamata. Siccome in fine questi bisogni devono perdurare anche dopo i tre anni, e dall’ altra parte non erano da lasciarsi senza una destinazione gl’impiegati addetti alle indicate due Conservazioni d’ipoteche, così parve e giusto ed opportuno di determinare fin d’ora il loro passaggio presso quei Giudizii che abbisognassero della loro opera, ond’ essere incaricati della tenuta dei nuovi libri fondiari. — §. 38. * Colla cessazione definitiva degli Ufficii delle Conservazioni delle ipoteche di Zara e Ragusa