00 relativo sistema. Fu prima tra queste quella che la nuova istituzione avrebbe cominciato ad entrare in pieno vigore appena tre anni dopo 1’ attivazione della legge, per cui durante questi tre anni avrebbero seguitato a sussistere le leggi vecchie. Siccome col riportare dai libri del Censo nei^nuovi libri le intestazioni di proprietà e possesso veni vasi a dare alle medesime una presunzione di diritto che riuscir poteva pericolosa, ove non avesse avuto per base un valido fondamento, così era indispensabile di accordare alle parti un’ e-poca determinata e conveniente onde potessero conseguire le intestazioni necessarie. Questa epoca la si estese a tre anni, e siccome le nuove leggi non potevano aver vigore che dal momento in cui le iscrizioni fossero ritenute fatte nel pubblico libro per gli effetti dei §§. 321, 431, 432, 445 Cudice civile, che formano la base od il cardine d’ogni ben regolato sistema tavolare, così durante 1’ epoca stessa si sono lasciate sussistenti le leggi anteriori. ■— Disponendosi per altro che i nuovi libri debbano accogliere l’iscrizione sì delle ipoteche che d’ogni altro diritto reale e peso, e che le iscrizioni già esistenti presso gli attuali Ufficii delle Ipoteche e delle Notifiche debbano venire nei nuovi libri rinnovate, onde da questi apparir possa l’intiera* condizione giuridica d’ ogni immobile, come si vedrà nel corso della legge, era consentaneo a tutto ciò, che le iscrizioni, le quali finora si facevano presso gli Ufficii delle Ipoteche e delle Notifiche, venissero invece fatte nei nuovi libri al primo attivarsi della legge, e così prevenuto il bisogno di rinnova zioni ulteriori. In particolare dopo scorsi i suddetti tre anni nessuno potrà acquistare validamente rispetto ai terzi la proprietà di cose immobili od altro dei diritti reali contemplati dal Codice civile che nel modo ordinato dal Codice stesso, cioè colla iscrizione del relativo titolo nel Giornale (§§. 431, 432, 445, Cod. civ.), salve l’eccezioni dei §§. 42, 126, e successivi. G.