§• 117. I decreti, coi quali viene fatto luogo all’ iscrizione, devono essere succinti, e concepiti con quei termini precisi, nei quali l’iscrizione deve essere poi fatta nel giornale. Devono accennare il documento al quale si appoggiano, indicandone l’Autorità o la parte che lo emise, e la data dell’emissione, determinare 1’ oggetto, sul quale, e la persona contro di cui, ed a di cui vantaggio deve e-seguirsi l’iscrizione, ed esprimere esattamente, e sempre sulla base del documento, tanto il diritto che vuoisi iscrivere p. e. di proprietà, di prelazione ecc., quanto le sue condizioni essenziali p. e. nella proprietà il vincolo di sostituzione, nei mutui l’importo del capitale relativo, 1’ obbligo degl’ interessi, la valuta e la specie delle monete, se risultanti dal documento. Se l’iscrizione da farsi si riferisce ad una antecedente, devono accennare il numero progressivo del giornale concernente questa ultima. Devono finalmente indicare quali persone sieno da notiziarsi dell’iscrizione, ed a chi debbano consegnarsi i documenti originali. Siccome il tenore del decreto giudiziale è quello che va iscritto ne’ suoi punti virtuali, così era necessario che il giudice ne li addittase, e perchè l’iscrizione riuscir dovesse regolare, e perchè le parti potessero avere la più esatta conoscenza di quanto riguarda i loro interessi. §. 118. Se fu chiesta 1’ iscrizione sui frutti, anziché sull’ immobile relativo, il decreto che l’accorda ne deve fare espressa menzione ; ben inteso che i soli frutti non ancora staccati o percetti possono formar oggetto d’ iscrizione nei pubblici libri. Questo §. è una consegnenza del precedente, e la di-