27 legislazioni diverse, l’una pei fondi e diritti ¡scrivibili, e 1’ al* tra per quelli che tali non fossero, porterebbe il malcontento nelle masse, sarebbe insomma contrario ad ogni principio di giustizia, d’ordine, d’ economia, di sana politica. Se la trascrizione pertanto non fa al caso nostro, se l’i-stituto tavolare offre le migliori garanzie, ma non è presso di noi nè pure parzialmente attuabile, non si vorrà certo negare che un’ altro istituto, il quale avesse per base gli stessi elementi, la certezza cioè dell’immobile, e la certezza di chi lo possiede, e la cui attivazione si presentasse facile e spontanea, dovrebbe essere accolta senza alcuna esitanza, se non quale surrogato assoluto ai Libri tavolari, almeno come base ed appoggio all’ istituzione d’altri libri, che, più semplici nella loro forma, potessero essere attuati al più presto senza riflessibile spesa, ed offrire il risultato di quella certezza, di cui si ha tanto bisogno. Ebbene ; questo istituto non ci fa d’uopo di cercarlo, questo istituto noi l’abbiamo, egli è l’istituto Censuario. Censimento. Col Censimento si provvide ad una giusta ripartizione del-l’imposta, rilevando con accuratezza lo stato del possesso immobiliare ; e se l’istituto censuario in conseguenza deve dimostrare la certezza del fondo censito, e la certezza del suo possessore, non vi ha dubbio che tanto questo, quanto l’istituto tavolare hanno gli stessi fondamenti ; sebbene sia diversa la loro destinazione. Si faccia pertanto un breve esame dei Registri Censuarj, onde vedere se per il fatto essi offrono quella certezza che forniscono i Libri tavolari, dove questi sono attivati. Questi Registri sono affidati agli Uffizj d’imposte di ciascun Distretto, e sono tenuti per ogni Comune censuaría separatamente. II Registro così detto Sommarione contiene una dietro all’ altra tutte le realità, ossia particelle del Comune, contras-