56 Quantunque al precedente §. siasi espresso che dopo gli enunziati tre anni debbano aver vita tutte le disposizioni di legge che presuppongono l’esistenza dei pubblici libri, ciò non pertanto si trovò di fare una menzione particolare della disposizione contenuta nel presente §, come quella che fornii^ il principale fondamento del nuovo sistema. Siccome poi nella presente legge saranno riportate di frequente delle disposizioni già in vigore, cosi a giustificazione di questa massima giova avvertire che la medesima fu consigliata dal riflesso che nella legge stessa nulla deve possibilmente mancare di quanto essenzialmente interessa lo scopo dei pubblici libri, e che così si oflre un mezzo il più facile per farla conoscere ad ognuno che abbisogni di una qualche operazione negli stessi libri, all’individuo incaricato della loro tenuta, ed allo stesso Giudice. L’eccezioni portate sulla fine del §. contemplano il caso d’immobili nuovi e mai prima iscritti, e di quelli relativamente ai quali si vuol conseguire un’ iscrizione prima che sieno stati riportati nei libri fondiarii dai libri del Censo, e sono quindi abbastanza giustificate da sè. §•7. Così pure dopo gl’ indicati tre anni ogni e qualunque ’altro peso o vincolo che aggravi un’immobile non potrà essere operativo riguardo ai terzi se non sarà stato iscritto nel suddetto Giornale. La stessa ragione che vige per la ipoteca, per la servitù, e per ogni altro diritto reale contemplato dal Codice civile, vige del pari per qualunque altro peso onde può essere aggravato un’ immobile, e perciò si trovò, non pure opportuna, ma giusta una tale disposizione. §• 8. Fra i pesi onde può essere aggravato un’immobile si annovera anche il contratto di colonia, o quella qualunque altra relazione che nasce tra il proprietario ed il coltivatore di un fondo campestre dipendentemente dal diritto di quest’ultimo ad una quota parte dei frutti relativi ; e ciò sia