133 che cogli acquirenti successivi, dappoiché questi (§. 77) potevano iscriversi senza la precedente iscrizione, ed era quindi d’ uopo di garantire il venditore anche da questo lato. §. 120. I decreti coi quali l’istanza viene del tutto od in parte rigettata devono essere motivati. È massima che ogni decisione sia accompagnata dalle ragioni che le servono di fondamento. Qui vuoisi invece che sieno motivati i decreti coi quali l’istanza viene respinta , donde la naturale implicita conclusione, non esservi bisogno di motivi, quando l’istanza viene accolta. Coll’ ammissione dell’ istanza infatti si dichiara tacitamente che la medesima è fornita di tutti i requisiti dalla legge richiesti, e tornerebbe quindi inutile il volerli uno ad uno ripetere ; laddove quando l’istanza viene rigettata n’ è causa la mancanza dell’uno o del-1’ altro dei requisiti prescritti, donde la necessità di far conoscere alla parte i motivi della rejezione, i quali, piuttostochè al ricorso, possono indurla ad una nuova istanza più regolare, a risparmiare in tal guisa spese e fattica, e a garantire forse meglio e più presto i proprii interessi. Una tale disposizione si trova anche nella Sovrana risoluzione 16 marzo 1830. §. 121. Nei decreti coi quali si dà esito all’ istanze d’iscrizione, si notiziano : 1. La parte instante, e le persone in confronto delle quali coll’ iscrizione si effettua immediatamente l’acquisto, la limitazione,, o 1’ estinzione di un diritto, l’imposizione di un peso, od anche soltanto un annotazione. 2. Il possessore dell’immobile, se viene aggravato o trasferito nn credito inerente allo sfesso, ed il creditore ipotecario, se il peso gravitante sul di lui credito viene ulteriormente aggravato, oppure ceduto. L’intimazione relativa siegue colle norme del §.213 e seguenti della Sovrana patente 3 maggio 1853 N. 81, Bollettino dell’impero.