102 iscritto 1’ erede. Tali disposizioni che garantiscono l’interesse del nuovo acquirente, col togliere gli ostacoli che altrimenti si sarebbero opposti alla per lui necessaria iscrizione, dovevano essere accolti nella nostra legge. §. 73. Se il creditore di un erede, giusta il §. 822 codice civile, vuol iscrivere i suoi diritti sui beni del defunto, deve giustificare la giudiziale accettazione dell’ eredità da parte dell’erede. Tale iscrizione non può per altro essere accordata, se non coll’ espressa riserva, che non rechi verun pregiudizio alle pretensioni risultanti nel corso degli atti ereditari]’, e che abbia effetto soltanto dal tempo dell’ ottenuta aggiudicazione. Nel solo caso che alla relativa istanza fosse unito l’assenso del rispettivo Giudizio della ventilazione ereditaria, per i debiti dell’ erede si potrà prendere iscrizioni sopra i beni dell’ eredità non aggiudicata senza la suddetta riserva. Valga per questo §. quanto fu detto nell’ ultima parte delle osservazioni al §. 6. . > 74’ Sopra beni giudizialmente anche subastati possono chiedersi iscrizioni perfino dopo la subasta, e fino a che 1’ esecutato proprietario apparisca come tale nei pubblici libri. Tali iscrizioni però non hanno altro effetto, se la subasta ebbe luogo in via e-secutiva, se non quello, che il credito iscritto deve essere soddisfatto col prezzo di delibera, in quanto questo bastasse, dopo soddisfatti i creditori anteriormente iscritti. Potendo per avventura apparir dubbia l’applicazione della massima, che il prezzo subentri alla cosa anche in tale circostanza, parve opportuna quest’ apposita disposizione, la quale è tantoppiù giustificata quando si riflette, che se il