139 sposto al §. 11, si trovò sufficiente all’uopo la presunzione derivante dall’intestazione ne’ libri del censo, la quale non ha altrimenti luogo, che in seguito a tali operazioni ufficiose, che infondono la convinzione, essere realmente l’intestato il possessore del fondo relativo. A compenso poi di questa facilità si limitò l’efficacia dell’iscrizione, non facendola decorrere che un mese dopo la data della presentazione della relativa istanza, onde dar tempo ai terzi, che avessero voluto iscrivere eguali od altri diritti sullo stesso immobile, di far quanto occorre per non restar pregiudicati. §. 129. Qualora in seguito o a periodiche o ad e-ventuali lustrazioni censuarie venisse accolto nei libri del censo sia la deteriorazione, sia l’assoluta eliminazione d’un’ immobile, 1’ Uffizio preposto ai libri del censo ne dovrà tosto dar parte al Giudizio nel cui circondario si trovasse l’immobile suddetto, ed il Giudizio ordinerà, senza attendere i-stanza di parti, che sia annotato anche nei libri fondiarii sia la deteriorazione, sia l’eliminazione ; senza che per altro una tale annotazione possa influire sulle iscrizioni avvenute prima della medesima e dopo l’epoca della relativa deteriorazione od eliminazione. Anche questo §. è una conseguenza dell’ armonia, che vi deve essere tra i libri del censo ed i fondiarii, ed ha poi per iscopo particolarmente di rendere pubbliche tutte quelle alterazioni dell’ immobile, che influir possono sul suo valore, e che in conseguenza valgono a destare l’interesse dei terzi. L’ultima parte del §. tende ad eliminar le questioni, che potrebbero insorgere, qualora taluno ottenuto avesse un’ iscrizione sopra fondo già deteriorato od eliminato, prima della praticatane annotazione ne’ libri fondiarii, mentre se questa è utile a manifestare l’inesistenza dell’ immobile o la diminuzione del suo valore, non cessa perciò nelle parti l’obbligo, d’ assai facile esecuzione, di convincersene anche altrimenti :