78 V- Spoea dell’ attivazione della presente legge, e relative disposizioni transitorie. §■ 37. La presente legge sarà messa in attività nel giorno.....e col giorno stesso entreranno in vigore i quattro Tribunali ed i Giudizii distrettuali del Dominio anche nella loro qualità di uf-ficii dei libri fondiarii, ma per i primi tre anni colle limitate attribuzioni contemplate dal §. 5, e dal Capo IV, ed appena in seguito senza alcuna restrizione. Gli Uffizii della Conservazione delle ipoteche di Zara e Ragusa, e quelli delle Notifiche di Cat-taro, Castelnuovo, e Budua continueranno a sussistere questi primi tre anni, ma colla sola attribuzione di offrire alle parti gli elementi richiesti per le ordinate iscrizioni, trasformazioni, e rinnovazioni. Passati tre anni dall’ attivazione della legge cesseranno del tutto, e quanto alle Conservazioni delle ipoteche di Zara e Ragusa, gl’ impiegati loro esclusivamente addetti dovranno, e nel frattempo, ed occorrendo anche in seguito essere incaricati, se idonei, della tenuta dei libri fondiarii presso que’ Giudizii che ne abbisognassero. Lo stabilire il giorno dal quale comincia l’attività di una legge non à bisogno di giustificazione. Sebbene la nuova istituzione dei libri fondiarii non entri nel suo pieno vigore che tre anni appena dopo 1’ attivazione della presente legge, ciò non pertanto doveva importare di conoscere come i quattro Tribunali ed i Giudizii distrettuali del Dominio avrebbero tosto dovuto disimpegnare le loro funzioni in qualità di Uffizii dei libri fondiarii, sia per le iscrizioni contemplate dal §. 5, sia per le iscrizioni, rinnovazioni, e tra-