119 prìle 1824 e da tutte le leggi tavolari, e perchè in caso diverso le parti avrebbero potuto risentirne grave pregiudizio. Si escluse per altro la restituzione in intiero, perchè siccome la petizione prodotta anche dopo il termine legale, dovrebbe considerarsi come prodotta in tempo, nel caso che la prenotazione venisse giustificata, questa dovrebbe avere la sua efficacia fino dal giorno in cui fu prodotta la relativa istanza, e in conseguenza tutte le iscrizioni prese nel frattempo sull’ immobile o sul diritto prenotato dovrebbero ritenersi inefficaci ; quando invece coll’ aulico decreto 8 Gennaio 1795, fu dichiarato alla lettera b) che le restituzioni in intiero in affari tavolari, non debbano giammai essere di pregiudizio alle iscrizioni prese nel frattempo. Stando dunque a quest’ aulico decreto la restituzione in intiero sarebbe del tutto inutile, non essendo tolto alla parte di garantire i suoi diritti, domandando con gli stessi effetti una nuova prenotazione, o producendosi di nuovo per la giustificazione. L’esclusione della restituzione in intiero è ammessa anche dal regolamento dell’ Ungheria al §. 98, e il riflesso che in caso diverso la proprietà, e gli altri diritti potrebbero restare per lunga pezza pensili ed incerti, giustifica evidentemente 1’ a-dottato rigore. Si trovò infine che la domanda di proroga debba essere prodotta al foro reale, perchè prima della produzione della petizione relativa non è dato di conoscere il foro competente, e perchè il regolamento per 1’ Ungheria adottò la stessa massima collo stesso §. 98. §• 99. Chiedendosi la cancellazione di una prenotazione perchè non giustificata, la relativa domanda sarà accolta allora soltanto quando vi consterà dell’assenso del prenotante, o vi sarà unita un’attestazione giudiziale, dalla quale risulti, che la petizione giustificativa non fu prodotta in tempo, nè fu accordato un termine ulteriore alla sua produzione. Sull’ accettazione della petizione giustificativa