G4 di tre anni, qualora fossero ancora sussistenti, non si troveranno iscritte nel Giornale sopra immobili specificatamente determinati. Le ipoteche generali iscritte dopo l’attivazione del Codice civile vigente sono nulle nella loro origine. Fu già osservato, tra le ragioni che servono di fondamento al nostro Progetto di legge, quanto fossero e sieno perniziosi gli effetti tanto delle ipoteche tacite legali, quanto delle ipoteche generali, queste al principio della specialità, quelle contrarie al principio della pubblicità. Fu del. pari osservato come anche a giorni nostri ne possano tuttora sussistere, ed era quindi troppo necessario di chiudere questo varco all’incertezza da un lato ed alla mala fede dall’altro, coll’ ordinare l’iscrizione anche di queste ipoteche ne’ pubblici libri, col disporre cioè che in un tempo determinato vi fossero iscritte quelle che non lo erano, le tacite, e fossero iscritte sopra beni singoli e specificati quelle che lo e-rano soltanto sui beni del debitore in generale. La comminatoria della perenzione è anche qui giustificata, come nel caso del § precedente ; e se quanto alle ipoteche generali si limitò il diritto della rinnovazione a quelle iscritte prima dell’ attivazione del Codice civile vigente, ciò fu perchè dopo quest’ epoca, a tenore dello stesso Codice, le ipoteche generali erano sconosciute, e quindi nulle se pure iscritte, come a toglimento d’ogni dubbio si trovò di dichiarare, anche a termini della Governiale Notificazione 9 Nov. 1830, Num. 23047-4791. §. 17. Anche gli altri diritti reali contemplati dal Codice civile, e che finora o non furono iscritti, o per mancanza di pubblici libri a ciò destinati non erano iscrivibili, e così del pari qualsiasi peso o vincolo da cui è aggravato un’immobile, non potranno farsi valere al confronto dei terzi, se in questi tre anni non saranno stati iscritti nel Giornale. Ai terzi deve essere manifesto ogni diritto, ogni peso o vincolo, da cui possa venir diminuito o' in qualunque modo