G9 terminati e speciali, mentre con questa i diritti delle parti non vengono a soffrire alcuna alterazione, non si fa che trasportare l’iscrizione di già esistente da un libro all’altro, e quella stessa efficacia che aveva l’iscrizione nel libro vecchio continua essa a conservarla anche nel nuovo, e se per avventura nel libro vecchio l’iscrizione era già estinta, od altrimenti inefficace, resta egualmente inefficace ed estinta anche nel nuovo. Ciò stante era inutile che una procedura qualunque tendesse ad avvertire dell’ avvenuta rinnovazione anche la parte colpitane, i cui diritti restavano salvi dopo la rinnovazione nella stessa guisa che lo erano prima Bastò dunque di stabilire all’ uopo una forma la quale garantisse che la nuova iscrizione non fosse altro che la ripetizione o la copia di quella di già esistente, ed a tal fine si trovò sufficiente la nota in duplo di cui si fa uso nelle iscrizioni a sistema francese, col corredo o d’ una copia autentica del-l’iscrizione precedente da essere trasfusa nel nuovo libro, o della nota o del decreto originale che avevano servito di base alla prima iscrizione, perchè in tal modo si viene ad essere sicuri che nel nuovo libro niente nè di più nè di meno si iscrive di quello che trovavasi iscritto nel vecchio. Alla condizione della copia dell’ originaria iscrizione, o della nota relativa si ebbe a sottomettere anche la petizione per trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali, mentre anche in tal caso esistendo una qualunque iscrizione anteriore era indispensabile di conoscerne le sue essenziali condizioni. Si avverte infine che una tale precauzione si trovò bastante anche dalla Sovrana Patente 19 Giugno 1826, con cui nel Regno Lombardo-Veneto ordinavasi la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie. (Art. 18). §: 26. Le note indicate nel precedente §., se prodotte nei tre anni dall’ attivazione della presente legge, potranno essere dirette contro la persona colpita dalla prima iscrizione, quand’ anche l’immobile aggravato passato fosse in questo frattempo agli eredi od a terzi. — Per la relativa iscrizione basterà che il capo del giudizio apponga alle