173 vanno a colpire. Non v’ ha dunque dubbio che qualora le nuove iscrizioni ordinate dalla presente legge venissero assoggettate ad una tassa od imposta qualunque, 1’ esecuzione relativa ne resterebbe immensamente paralizzata. Nè giova il dire che si tratta di garantire gli interessi delle parti, dappoiché queste, specialmente in Dalmazia, sono pronte indubbiamente, e talvolta da imperiose necessità anche costrette, di sacrificare un’ interesse lontano, se anche grande, all’ interesse del momento, a quello cioè di non pagare la tassa od altra imposta qualsiasi. Si può anzi tener per sicuro che quando le nuove iscrizioni dovessero subire gli effetti anche di un interesse fiscale, la maggior parte rinunziarebbe ai relativi vantaggi e l’istituzione dei libri fondiarii, anziché u-tile e giovevole, andrebbe ad essere una nuova ed assai più fatale calamità, dal momento che non sarebbero più per rappresentare la vera condizione giuridica degl’ immobili della provincia, ma bensì una condizione supposta e fittizia, d’onde evidentemente accresciuto d’assai quel male, per se così grande, che coi libri fondiarii voleva essere tolto. Questi riflessi indussero la necessità della presente disposizione , colla quale per altro si preservarono que’ diritti erariali che non sono una conseguenza immediata della nuova legge, e che, come procuravano finora un reddito al sovrano erario, continueranno a produrlo anche in avvenire. Questa disposizione in fine trova il suo appoggio anche in ciò, che, com’ebbero a dimostrarlo le ragioni, che in massima servirono di fondamento a questo progetto di legge, l’istituzione de’ nuovi libri fondiarii non importa che una spesa assai tenue, e di nessuna considerazione.