101 niva far luogo a quelle indispensabili modificazioni delle quali trattano i §§. seguenti. L’ ultimo allinea del §. finalmente è una conseguenza dei §§. citativi. §. 71. Le obbligazioni di un defunto possono iscriversi sopra un’ immobile o sopra un diritto iscritto sull’immobile, che appartenghino all’ eredità, fino a che il defunto apparisce iscritto nei libri del censo, o nei libri fondiarii qual proprietario del-1’ immobile o possessore del relativo diritto, ma dopo l’aggiudicazione dell’ eredità l’iscrizione degli obblighi del defunto non può aver luogo che al confronto dell’ erede. §. 72. Se un’ immobile o un diritto iscritto sull'immobile di compendio di un’ eredità viene alienato coll’ approvazione dell’ Autorità di ventilazione a-vanti che 1’ eredità sia aggiudicata, l’acquirente dev’ essere iscritto nel giornale subito dopo il defunto ; se però 1’ aggiudicazione era già seguita al momento dell’ alienazione, o se a questa mancasse l’approvazione dell’Autorità di ventilazione, l’acquirente non può essere iscritto come proprietario, se prima non viene iscritto l’erede. Potendo aver luogo l’alienazione di beni del compendio di una eredità, anche prima che questa venglii aggiudicata, era a vedersi se sempre dovesse venire iscritto prima l’e-rede, e subito dopo di lui il nuovo acquirente. Questo dubbio venne risolto dalla Sovrana risoluzione 16 Novembre 1839, la quale dichiarò, che se l’alienazione viene disposta od assentita dall’ Istanza di ventilazione, 1’ acquirente sia da iscriversi immediatamente dopo il defunto, e se invece l’a-lienaz'ione avviene prima dell’aggiudicazione e senza l’assenso dell’ Autorità di ventilazione, oppure dopo 1’ aggiudicazione, P acquirente non debba essere iscritto se prima non viene