137 libri censuarii potrebbe assai facilmente venir ritardata da molte combinazioni a pregiudizi« di chi fosse interessato a farla intanto seguire nei libri fondiarii. Si dice poi che dovrebbero e non già che devono servire di base, dappoiché queste divisioni nei libri del censo non vengono registrate che d’anno in anno, dopo compiute le periodiche relative operazioni catastali sopra enunziate, per cui quando dalle medesime dovesse dipendere l’iscrizione nei libri fondiarii 1’ esercizio del relativo diritto verrebbe ad essere il più delle volte per qualche tempo sospeso , ciò che potrebbe riuscire di danno. Nè credasi che in tal modo sarà per cessare la desiderata armonia tra quelli del censo ed i libri fondiarii, mentre, come rilevasi dalle prescrizioni dettate al §. 80 lett. b, le condizioni richieste per l’iscrizione in questi ultimi conducono a tale precisione ed esattezza da dover corrispondere all’ iscrizioni da farsi nei primi con ogni esattezza e precisione. §. 126. Se un’immobile, come p. e. un’edifizio eretto da nuovo non fosse mai stato iscritto sia nei libri del censo, sia nei libri fondiarii, e taluno volesse, scorsi tre anni dall’ attivazione della presente legge, farlo iscrivere a proprio nome in questi ultimi, dovrà previamente farsene intestare in quelli del censo, e quindi produrre un’apposita istanza al Giudizio reale relativo, indicare il numero topografico, l’estensione e la rendita dell’ immobile, e se trattasi d’ edifizii anche il numero civico, ed invece dell’ estensione o della rendita, la qualità, il numero dei locali e dei piani, l’annua pigione se soggetto a casatico fassionale e la classe se al classificatorio, e documentare tutto ciò a mezzo di un certificato degli Uffizii preposti ai libri del censo, dal quale risulti anche la fattane intestazione nei medesimi.