61 ben ragionevolmente alla condizione che l’immobile relativo ' non fosse passato in mano di terzi, perchè in tal caso il rispetto alla fede pubblica era quello soltanto che dovea prevalere. Anche in quest’ ultimo caso si accordò poi ad essi 1’ esercizio d’ ogni diritto d’indennizzazione verso colui che, sebbene erroneamente intestato nei libri del Censo, avesse venduto, ipotecato, od altrimenti aggravato la cosa altrui. La riserva contehuta in fine del primo dei due §§. si riferisce al caso in cui durante i tre anni taluno fosse riuscito di farsi iscrivere mediante la procedura, di cui si dirà in appresso, nei nuovi libri fondiarii. Siccome finalmente in forza della Circolare della cessata i. r. Direzione delle Imposte Dirette 3 Luglio 1850, N. 258 le intestazioni nei libri del Censo avvengono a titolo di proprietà anche meno piena od altrimenti limitata, così anche a ciò si ebbe il dovuto riguardo nella redazione del suddetto §. e di tutti quegli altri, che vi hanno relazione. §. 13. Anche l’usucapione contemplata dal §. 1467 Codice civile non avrà luogo a favore di chi si troverà iscritto nei libri del Censo, o sulla loro base soltanto nei nuovi libri, che colla decorrenza di sei anni; mentre basterà quella di tre anni nel caso delle iscrizioni nei libri nuovi eseguite in ordine a regolare decreto del Giudice ; e nell’ uno e nell’altro caso il termine relativo non comin-cierà a decorrere prima che sieno spirati i tre anni contemplati dal precedente §. 11, e sarà sempre salva la disposizione del §. 1498 Cod. civ. A favorire ancor maggiormente coloro che per una combinazione qualunque non si fossero trovati intestati nel libro del Censo col rispettivo loro diritto nell’ epoca dalla legge prescritta, si portò il tempo dell’ usucapione per gli intestati nei libri medesimi dai tre ai sei anni, e si lasciò sussistente quello dei tre anni, a beneficio delle iscrizioni fatta nei nuovi libri, in seguito a decreto del Giudice, perchè in tal caso