110 della volontà delle parti, devono cerziorare anche queste, oltre alla verità delle firme; c) Se chi emette il documento non sa, o non può scrivere, deve apporvi il suo segno di mano ed uno dei due testimonii deve aggiungervi il di lui nome. Anche il segno di mano deve essere cerziorato come sopra, ed egualmente 1’ identità e la volontà delle parti. Tanto in questo caso per altro, quanto nel precedente alla lettera b), se la cerziorazione indicatavi avviene da parte del giudice, non occorrerà la legalizzazione delle firme dei testimonii, e nemmeno il loro intervento nel-1’ atto relativo, bastando, quando la parte non sapesse scrivere, che in seguito al suo segno di mano venga scritto il suo nome anche dall’ estensore. d) Se il documento consistesse in più fogli, questi devono essere uniti assieme con un filo, le cui e-stremità devono essere assicurate al documento stesso mediante suggello, ed in modo che non vi possa essere intruso alcun altro foglio. Il §. 434 del codice civile, e il §. 12 della patente 1794 esigono il requisito dei testimonii. Quanto alla legalizzazione sono fra loro discrepanti le leggi tavolali, il codice civile ed il regolamento per 1’ Ungheria, ma ciò non ostante si trovò opportuno di esigerla, ed anzi si estese la cautela fino al punto di obbligare sia il giudice, sia il notajo che vi si presta, a cerziorare pur anche l’identità e la volontà delle parti. Quest’ ultima cautela, non essendo di mestieri discorrere sulla necessità di far constare dell’ identità dei contraenti, la si scorge attuata anche dalla legge ipotecaria-toscana 2 Maggio 1836, art. 69, e basta avere infatti una qualche pratica di simili affari, per convincersi come molte volte ora per leggerezza, ora per riguardi o paure, ed ora per ignoranza le parti dichiarano senz’ altro dinanzi al giudice od al notajo di aver apposta la loro firma all’ atto offerto alla legalizzazione, ma poscia sostengono e danno manifestamente anche a conoscere