83 gli scopi dei §§. 6 e 215, dovranno abbinare ad ogni loro istanza d’iscrizione un certificato dei rispettivi Uffizii da cui risulti chi siavi intestato come proprietario, anche meno pieno, od altrimenti limitato dell’ ente immobiliare che viene diretta-mente od indirettamente colpito dall’ iscrizione, quando ciò per altro, a senso dei §§. 40 e 41, non risultasse già dal giornale, e relativo repertorio. Non potendo nei varii stadii dell’anno accordato per il trasporto delle iscrizioni di proprietà dai libri del censo nel repertorio essere avvenute in,quest’ultimo tutte le necessarie iscrizioni, e siccome dall’ altra parte scorsi i tre anni dall’ attivazione della legge viene ad aver vigore il cardinale princìpio che nessuno può acquistare la proprietà di cose immobili, od altro diritto reale se non da persona il cui diritto relativo si trovi di già iscritto, così onde non mettere ostacolo alle nuove contrattazioni, ed offrire alle parti il mezzo di soddisfare ad una così importante prescrizione di legge si è dovuto ordinare quanto è disposto nel presente §. §• 43. In tal modo spirati quattro anni dall’attivazione della presente legge i libri del censo cesseranno d’aver qualsiasi legale efficacia nei rapporti privati rispetto alla proprietà e ai diritti dalla medesima derivanti. All’uopo non dovranno servire che i soli libri fondiarii, nei quali fin dall’attivazione della legge si riterranno legalmente rilevate anche 1’ estensione e la struttura dell’ immobile, ma non così il suo valore, la cui indicazione, mediante la rendita o la pigione relativa, viene offerta a lume soltanto, ma senza garantirne la verità. Le mappe catastali per altro continueranno a dimostrare la posizione topografica dell’ immobile ; ed anche quando per avventura nel riporto da quelli del censo ai libri fondiarii