135 Questa norma è basata al §. 5 dell’aulico decreto 19 agosto 1858, e la si è trovata opportuna, dappoiché senza la medesima sarebbe menomata la fede nel pubblico libro dal continuo timore, che per una pretesa intimazione irregolare, od omessa, l’iscrivente potrebbe essere esposto a molestie e perfino alla perdita di diritti e di sostanza. Per quanto le Autorità sieno obbligate a vegliare sulla regolarità anche delle intimazioni, dopo la decorrenza di molti anni potrebbe ben facilmente avverarsi il caso dell’impossibile rinvenimento di una delle medesime, od almeno della diffìcile verificazione sia della genuinità di qualche firma o segno di mano, sia dell’identità di qualche nome. §. 124. Le norme di questo capo sulle formalità del-l’istanze d’iscrizione, e sul tenore delle relative evasioni, valgono anche per quelle domande che si facessero dalle parti presso il giudice di cognizione, od altre Autorità. Qualora un istanza d’ iscrizione prodotta al giudice di cognizione o ad altra Autorità venisse rigettata, dev’ essere d’ufficio rimesso il decreto di rejezione al foro reale, per l’annotazione nel giornale. Nei casi di ricorso verrà a quest’ ultimo partecipato F esito del medesimo per le operazioni prescritte dal §. 160. Allo stesso scopo gli verrà data partecipazione se un’iscrizione rifiutata o dal giudice di prima istanza, o dal tribunale di appello passò in cosa giudicata, senza reclamo. Le premesse disposizioni si giustificano da se, stante la necessità di una procedura uniforme e di fare nei pubblici libri tutte quelle iscrizioni, che sono prescritte. §. 125. Passato che sarà in giudicato il decreto, con cui fu accordata l’iscrizione relativamente al trasferimento del diritto di godimento d’un’ immo-