14fc che vi si citano, e si è dovuto soltanto fissare uri termine' alla produzione della petizione al danneggiato, rimesso alla via civile riguardo all’ invalidità e alla cancellazione dell’ i-scrizione, giacché in caso diverso l’annotazione relativa potrebbe essere contr’ ogni giustizia perenne, e d’ altronde la relativa cancellazione non toglie l’efficacia della sentenza di condanna. §• 141. Se 1’ iscrizione propriamente detta o la prenotazione di un credito si estende sopra più enti immobiliari, o sopra più diritti separatamente i-scritti, ne nasce un diritto ipotecario, che autorizza il creditore di domandare a sua scelta il pagamento dell’ intiero suo avere o sopra tutti, o sopra 1’ uno o r altro degli oggetti concessigli in assi-cmazione. §. 142. Tale diritto ipotecario simultaneo, al pari di qualunque altro credito, quanto alla sua forma ed integrità, deve essere iscritto a carico di ciascuno degli enti immobigliari o dei diritti ai quali si riferisce, sieno questi registrati nei libri fondiarii dello stesso Giudizio, o di Giudizii diversi. §• 143. Ogni creditore il quale domandi un’ ulteriore iscrizione a favore d’un suo credito iscritto, deve indicare e determinare l’ipoteca già conseguita ed iscritta, onde l’ipoteca simultanea, che ne deriva, possa essere annotata tanto presso la anteriore, quanto presso la nuova ipoteca, e così allontanato il pericolo, che intorno allo stesso credito succedano relativamente alle diverse ipoteche delle i-scrizioni fra loro discordanti.