85 PARTE SECONDA. Scopo ed oggetto dei libri fondiarii. §• 44. I libri fondiarii sono * libri pubblici, tenuti sotto 1’ ispezione, la risponsabilità, ed a norma delle disposizioni dei rispettivi Giudizii, e che si riferiscono all’ acquisto, alla limitazione, ed alla cessazione dei diritti reali concernenti gli immobili nei medesimi registrati. Lo scopo indicato è quello stesso cui tendono i pubblici libri contemplati dal Codice civile, e fa d’uopo di renderlo manifesto avendo immediata relazione col medesimo e la forma dei nuovi libri, e il modo di tenerli, e le disposizioni che li riguardano. In appoggio al maggior numero delle disposizioni contenute in questa seconda parte del nostro progetto, la quale precipuamente racchiude le regole del nuovo sistema fondiario, è debito d’ avvertire, che il relativo lavpro fu compilato sulla base d’ un regolamento progettato dal chiarissimo consigliere d’ appello, ed ora presidente del tribunale di Mantova Sig. Giuseppe Zanella, sull’introduzione dei libri fondiarii montanistici nel Regno Lombardo-Veneto. §. 45. Sono oggetto d’iscrizione nei libri fondiarii tutti gli enti immobiliari già descritti nei libri del censo, o che descritti vi venissero in appresso ; e così del pari quegli edifizii che non figurano come tali nei libri del censo, perchè esclusi dal-1’ imposta casatico, ma il cui fondo vi è bensì contemplato sotto il relativo numero topografico. Trattandosi di libri pubblici, e per uno scopo così rilevante, non si potea prescindere dall’ indicazione degli oggetti che vi vanno iscritti ; e siccome i libri del censo com-