156 §. 160. Oltre l’esaurimento del ricorso incombe al Giudizio reale di disporre d’ ufficio, o dietro requisitoria del giudice che pronunciò la relativa decisione di prima istanza, quanto segue : а) Se in seconda istanza fu rigettato il ricorso contro un decreto, col quale la prima rifiutava l’i-scrizione, si cancellerà tosto la registrata annotazione della decisione negativa; б) Se fu concessa dalla seconda istanza l’iscrizione rifiutata dalla prima, si eseguirà immediatamente l’iscrizione ; c) Se la terza istanza avrà rigettato il ricorso contro la decisione della seconda, che concedeva la iscrizione, non si farà ulteriore iscrizione; d) Se la iscrizione fu accordata dalla prima i-stanza, e rifiutata dalla seconda, verrà bensì annotata nel giornale la decisione negativa, ma non cancellata in pari tempo la iscrizione concessa dalla prima istanza. La cancellazione si terrà sospesa fino a tanto che sarà pronunziata la decisione suprema sul ricorso eventualmente interposto. Se la terza istanza conferma il decreto della prima che aveva accordata l’iscrizione, non si farà registrazione ulteriore, e si cancellerà soltanto 1’ annotazione sull’ esito del ricorso contro il decreto di prima istanza. Se invece la terza istanza conferma il decreto della seconda, dovranno cancellarsi e 1’ annotazione del decreto di rejezione, e 1’ iscrizione concessa dalla prima istanza, locchè dovrà aver luogo anche nel caso che il decreto di seconda istanza sia passato in giudicato, senza ricorso ulteriore; e) Nel caso che la prima istanza abbia ri-