16 l’Autorità giudiziaria, e che nulla nei medesimi viene iscritto senza decreto del giudice. Preferenza che meritano i libri tavolavi in confronto al sistema ipotecario francese. La sola massima sancita dal Cod. Austriaco ed a quello di Napoleone sconosciuta, essere necessario, oltre al titolo, anche un modo di acquisizione, appalesa ben tosto la pratica utilità del primo al confronto dell’ altro, non potendo sconoscersi il bisogno, che la volontà di render propria una cosa sia fatta manifesta con un’ azione esterna, mentre a mezzo di questa solamente viene limitata la volontà di un terzo, che aspiri alla cosa medesima. I libri tavolari poi, che a così fatta manifestazione si prestano, presentano tale uu’ evidente e dettagliato prospetto della condizione giuridica d’ogni realità, che bastano pochi momenti per conoscere, senza tema d’ errore, da prima il fondo, quindi il proprietario relativo, e poscia i pesi, onde trovasi aggravato, per cui non è da mettersi nemmeno in dubbio la loro preferenza sui libri ipotecarii francesi, a mezzo de’ quali si conoscono le sole persone a di cui carico sono iscritte le ipoteche, e dietro una recente norma anche i Contratti di locazione, ma non già se quelle sieno realmente proprietarie, se oltre agli iscritti non vi sieno anche degli altri pesi a carico dei proprietarii anteriori, per cui resta sempre da provvedere a queste importantissime nozioni, e non è poi dato di farlo se non con mezzi del tutto estranei al pubblico libro, sempre fastidiosi, e difficili, presso di noi talvolta impossibili ; e in ogni caso congiunti con gran perdita di tempo, con spese troppo moleste, e con costante pericolo di ommissioni e di sbagli; pericoli, perditempi e spese che sono pur troppo evidenti ove si faccia solo riflesso ai moltissimi possessori che fa d’uopo rintracciare e scoprire, alla difficoltà di potersi all’uopo procurare i necessairi ¡strumenti, alle essenziali loro imperfezioni, specialmente se redatti, come la maggior parte lo sono.