445 gli effetti della presente legge, tutte le persone componenti Vequipaggio di una nave sotto bandiera italiana che siano retribuite con salario o stipendio, o con una quota di compartecipazione. Coloro però che appartengono allo stato maggiore della nave e percepiscono una retribuzione annua superiore alle lire 3600 non fruiscono delle disposizioni della presente legge ». Correlativamente, un nuovo regolamento d’esecuzione emanato con decreto luogot. 27 marzo 1919, n. 638 (Gazz. Uff., 9 maggio n. Ili) sostituiva la seguente disposizione all’art. 124 del regol. 13 marzo 1904 : « Si considerano come persone componenti Vequipaggio di una nave quelle designate dall’art. 521 cod. comm. Si intendono come appartenenti allo stato maggiore della nave oltre al capitano ed alle altre persone le quali, secondo l’art. 66 c. m. m., hanno la qualifica di ufficiali di bordo, il commissario, il primo radiotelegrafista, gli allievi ufficiali di coperta e di macchina... ». Infine, con legge 20 marzo 1921, n. 296’ (Gazz. Uff., 1 aprile n. 77), la retribuzione annua delle persone dello stato maggiore, di cui al II comma dell’art. 21 del decr. luog. 17 novembre 1918, era portata da 3600 a 6000 lire (1381), mentre l’art. 124 del regol. 27 marzo 1919 veniva modificato dal R. Decreto 2 ottobre 1921, n. 1366 (Gazz. Uff. 17 ottobre n. 244), che ai componenti l’equipaggio, di cui al 1° comma, aggiungeva le persone imbarcate a servizio di rimorchiatori e natanti qualsiasi adibiti alla navigazione marittima, e agli appartenenti allo stato maggiore, di cui al 2° comma, aggiungeva gli allievi radiotelegrafisti (1382). 257. - Il T. U. 31 gennaio 1904, n. 51 e la questione se il pilota debba essere assicurato dall’armatore. — Le varie di- (1381) Altre modifiche apportavano al T. U. 31 gennaio 1904, il R. D. L. 8 marzo 1923, n. 633 ed i R.R. D.D. L.L. 3 gennaio 1926, n. 26 e 5 dicembre 1926, n. 2051. Esse, però, non ci interessano. (1382) Il R. D. 2 ottobre 1921 è stato modificato successivamente dai R.R. D.D. 21 gennaio 1929, n. 214 e 12 giugno 1930, n. 1016; ma l’art. 124 non è stato toccato.