534 le mercedi a tariffa, e soggetta, per contro, al compenso indicato dagli art. 2 e 8 della legge del 1925; b) l’escludere il pilota da questo diritto, significherebbe costringerlo a pattuire col capitano il compenso prima di iniziare il salvamento, al momento del pericolo, arrecando non poco nocumento al servizio ed introducendo un gretto spirito mercantile in una missione di civile nobiltà (1666); c) il fatto di essere l’istituto del pilotaggio predisposto ai fini della sicurezza della navigazione, carattere precipuo cui si informa tutto il diritto marittimo, spiega il perchè vi si parli di sicurezza della nave (art. 201 c. m. m.), di navi poste in salvo (art. 202 c. m. m.) e fuori di ogni pericolo (idem): termini, del resto, che nel progetto (1931) di cod. mar. (art. 163) più non si ritrovano. L’attività dei piloti è un’attività di sicurezza : essa supplisce alla pratica dei luoghi che manca alle navi ed integra le cognizioni dei capitani. L’unico obbligo che, in base al contratto di pilotaggio, il pilota ha verso la nave, è quello di renderne sicuri la navigazione e l’ormeggio, applicando tutte le cognizioni locali che egli è tenuto a possedere e che gli dànno la possibilità di schivare i pericoli che altrimenti sarebbero inevitabili. Ma preservare la nave dal pericolo è cosa diversa dal salvare la nave in pericolo : qui il rischio è reale, il danno si è verificato ed il naufragio è imminente; là il pericolo è potenziale, il danno, che potrebbe verificarsi, non si è ancora verificato e nulla fa prevedere ch’esso si verifichi, il naufragio non è un evento prossimo ed incombente, ma un’alea molto lontana. Se una nave gravemente avariata chiede ed ottiene il soccorso del pilota, il quale, senza alcun serio rischio per la sua vita, riesce a condurla in porto evitando le correnti e le secche, non può questo pretendere il premio di salvamento, per il motivo fondato sul riflesso che la nave si sarebbe perduta se fosse rimasta fuori del porto, poiché egli non ha prestato che mere funzioni di pilotaggio. Sarebbe lo stesso se le avarie seguissero all’assunzione del pilota. Per contro, spetterà a quest’ultimo la indennità di salvamento, quando egli, pur prestando semplice (1666) Questi patti, come già sappiamo (v. retro, § 284), sono validi dopo l’abrogazione dell’art. 127 c. m. m. e, conseguentemente, dell’art. 196 stesso codice.