428 dante cc de iure » del capitano, considera il pilota un sott’uffi-ciale sotto la dipendenza di quello, per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave; il secondo, avendo riguardo alla posizione di comandante « de facto » del pilota, dà a questi il diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra di bordo. Ma l’efficacia della disposizione contenuta nell’art. 66 si esaurisce nei soli effetti disciplinari verso il capitano, come nei soli effetti disciplinari verso lo Stato, noi vedemmo, si esaurisce la qualità di pubblico ufficiale riconosciuta dall’articolo 2 del regol. al pilota nell’esercizio delle sue funzioni. La norma dell’art. 66 non vale ad inserire il pilota nell’equipaggio, come quella dell’art. 2 del Regol. non vale a fare di esso un pubblico funzionario. Egli non è nell’equipaggio e non ha rapporti con l’equipaggio, poiché è il capitano che a questo trasmette, trasmutandoli in ordini, le manovre da lui suggerite e ne cura l’esecuzione. Nè a ciò si oppone il fatto che l’art. 66 dica essere il pilota sotto la dipendenza anche degli altri ufficiali di bordo, essendo che la legge prevede, siffattamente, l’ipotesi che il capitano sostituisca uno di questi ultimi a sè stesso nelle funzioni di comando, ovvero in quelle più ristrette di intermediario fra l’equipaggio ed il pilota. Gli art. 66 e 201 non sono, dunque, inconciliabili, come sembrava che fossero, se la loro coesistenza è resa possibile sulla base della distinzione fra comando di diritto e comando di fatto. 248. - Conciliazione fra gli articoli 66 e 201 del cod. per la mar. mere, e suoi effetti in materia di responsabilità. — Ma la conciliazione conseguita su tale base apporta necessariamente una conseguenza di portata notevole nel campo della responsabilità. Questo effetto è, del resto, in pieno ed armonico accordo con la speciale struttura giuridica del contratto di pilotaggio. Sappiamo già come questo consista in una locatio -conductio operis posta sotto l’impero di determinate disposizioni legislative (]322), o, in altri termini, come esso nasca (1322) V. re irò, §§ 220, 230.