:i60 110. - Pilotaggio e sicurezza della navigazione. -— Eran le età passate, ricche di porti inaccessibili dalla terraferma e dal mare, sicuri rifugi contro le irruzioni barbariche e le piratesche incursioni. In questi covi celati, densi di naturali agguati, cinti di paludi, difesi da istmi, costrutti in lagune, impraticabili, l’entrarne, il sostarvi, il far vela volevan l’ausilio di un’adde-strata arte marinara, d’occhio infallibile e d’animo adusato al pericolo. Oggidì che la civiltà ha fatto giustizia di tutte le forme superstiti di brigantaggio corsaro, e che il vigile senso dello Stato ha fornito ogni attività della vita della sua bardatura di leggi, i porti gareggian tra loro, con poderosi lavori di adattamento e di sistemazione, nell’attrarre il commercio del mondo, non più tagliati fuori delle arterie pulsanti dei traffici, ma comode vie aperte alle navi di ogni bandiera. Tuttavia, se la perigliosa postazione dei porti è quasi del tutto scomparsa, se le scoperte scientifiche han posto fine ai rischi inerenti all’antica ed imperfetta arte nautica, la navigazione moderna nei porti, nei canali e nei fiumi, cela in sè difficoltà più temute, per l’incremento dei traffici, la necessità del celere moto e l’enorme valore del mezzo. Non poteva, dunque, il nostro legislatore, senza far torto alle finalità tutelatrici di ogni diritto, tralasciar di dar norma anche all’istituto del pilotaggio, stabilendo per esso dei regolamenti speciali e considerandolo nei suoi rapporti con l’interesse pubblico. 111. - Il diritto marittimo positivo. — A prescindere dalle caotiche disposizioni della legislazione di guerra oggi in gran parte abrogate, dalle molteplici leggi speciali di carattere pubblico, e dagli usi mercantili di cui all’art. 1 del codice di commercio, tutto il diritto marittimo italiano sta in due codici : lare un interesse collettivo (norme di diritto coattivo e, come tali, inderogabili per volontà delle parti). Il commercio marittimo, invece, crea rapporti privati, ma vi si innestano molti rapporti di ordine pubblico, quali ad es. quelli regolati dagli articoli 500, 501, 503, 504, 516, 518.