360 cod. mar. mere.) (1098), il comando della nave in ciò che riguarda « la manovra e la direzione nautica », sia dall’art. 504, 1" comma, cod. comm., per il quale il capitano deve comandare personalmente la nave « all’ingresso ed all’uscita dei porti, dei seni, dei canali o dei fiumi », tutti luoghi, cioè, ove più spesso ricorre l’opera del pilota. Queste considerazioni ci consentono di ricercare agevolmente in quale veste il capitano agisca allorché stipula il contratto che ci interessa, e nel caso di pilotaggio obbligatorio e nel caso di pilotaggio facoltativo. 215. - Figura giuridica del capitano che contratta col pilota obbligatorio. — Quanto al primo punto, giova insistere su ciò che in precedenza affermammo, e cioè che l’imposizione contenuta nel 2° comma dell’art. 504 cod. comm. è un obbligo legale di natura pubblicistica, concernente la polizia dei porti, 1’ ordine pubblico e 1’ interesse generale, imposto al capitano quale comandante e direttore tecnico della nave, a prescindere da ogni rapporto di servizio e da qualsiasi elemento di mandato. Infatti, esso non può conciliarsi con una rappresentanza convenzionale, la quale contrasterebbe sia con il 2° comma del-l’art. 107 citato, per il quale è proibita qualunque convenzione diretta ad eludere il disposto del 1° comma dello stesso articolo, sia con l’art. 505 cod. comm., ambedue disposizioni dirette alla persona del capitano, come dimostrano le relative sanzioni civili e penali, sicché quest’ultimo non esercita che l’autorità a lui personalmente dalla legge attribuita (1099). v 1098) Per l’art. 672 del prog. 1931 di end. mar., il capitano è in tal caso punito con la multa fino a lire tremila e con l’interdizione dai gradi marittimi non inferiore ad un anno; in caso di recidiva, oltre all’aumento di pena secondo le norme del codice penale, è applicata l’interdizione perpetua dai gradi marittimi. (1099) Così il Vidafìi, Il dir. mar. it., voi. I, pp. 156, 157, Hoepli, Milano, 1892: «Per tutto quanto riguarda l'esercizio di tale pubblico ufficio egli (il capitano' è sottopost«* a speciali doveri, della esecuzione o non esecuzione dei quali egli solo, naturalmente, è responsabile verso la pubblica autorità e verso i privati.... Sarebbe assurdo che egli potesse soltiarsi alle conseguenze dell’inos-servanza loro, scaricando la propria responsabilità sul proprietario della nave....