595 scimento della responsabilità dello Stato accrescerebbe sensibilmente il numero delle azioni di regresso per i danni causati dai piloti, ponendo lo Stato in una situazione processuale incomoda; 6) la necessità di pagare tutte le somme d’indennizzo porterebbe ad un aumento delle spese dell’ Amministrazione pubblica, e per reazione, ad un rialzo dei compensi di pilotaggio; c) la nuova situazione provocherebbe un inutile inasprimento dell’autorità disciplinare, peggiorando il rapporto personale dello Stato verso i piloti; d) lo Stato scoprirebbe un rischio attualmente coperto dagli assicuratori « Kasko », difficilmente influendo sull’entità dei premii, nonostante l’ipotetica attendibilità di una sua riduzione per la maggior garanzia che lo Stato presenta al diritto di rivalsa degli assicuratori; e) gli unici ad uscirne avvantaggiati sarebbero nuovamente gli armatori, per di più gli armatori esteri, a ragione dell’odierna inferiorità numerica della bandiera tedesca rispetto alla straniera. Tutti questi argomenti contro l’introduzione della responsabilità dello Stato hanno, indubbiamente, la loro ragione; ma, }ure condito, non possono, com’è ovvio, alcune, anche se fondate, considerazioni pratiche, statuire un principio contro il diritto scritto. Tutto sta, dunque, nel ricercare se, dal punto di vista giuridico, possa o no ritenersi attendibile una responsabilità dello Stato per i danni cagionati da un pilota. Le recenti decisioni dei tribunali germanici dimostrano come la questione sia tutt’altro che sorpassata, anche nella pratica degli affari. È del 19 giugno 1929 una sentenza del Tribunale Superiore Anseatico (1884), la quale nega la responsabilità dello Stato di Amburgo per i danni derivanti dall’esercizio del pilotaggio dei suoi piloti, riconfermando 1’ avvenuta radicale trasformazione della posizione di diritto pubblico dei piloti del porto d’Amburgo, mutamento già consacrato dalla giurisprudenza precedente nei due casi « Cocato » (18i!S) e « Lati- (1884) Trib. Sup. Anseat., 19 giugno 1929, s/s «inkum», in Hanseatische Rechts • unti Gerichts - Zeitschrift, B. 1929, 595, n. 239. (1885) Trib. Sup. Ans., 27-5-1925, s/s Cocato, Stati Uniti d’America contro Stato d’Amburgo, Hanseatische Rechts ■ und Gerichts - Zeitschrift, 192J, 618; Trib. Impero, 2 luglio 1926, Entscheidungen des Reiclisgerichts, 114, 197.