340 diviene pienamente applicabile il principio contenuto nella Regola D ed in tali termini espresso : « L’azione per la contribuzione in avaria comune potrà essere esercitata anche nel caso in cui l’accidente che ha dato luogo al sacrificio o alla spesa sia dovuto a colpa di una delle parti interessate nella spedizione; ma ciò senza pregiudizio dell’azione che possa essere proposta contro la parte in colpa ». In definitiva, la questione sopra impostata dev’essere affermativamente risolta, poiché per l’affermativa è la viva pratica mercantile con le sue immancabili clausole d’esonero da responsabilità e i non trascurati richiami alle Regole di York e d’Anversa, 1924 Í10481 Nel senso del testo v. Appello Genova 18 dicembre 1906, in Riv. di dir. comm., 1907, II, pag. 161; idem, 26 luglio 1905, Temi genov., XVII, 459; Trib. Genova 16 maggio 19u5, Dir. Mar., VII, 207: Appello Aix, 7 gennaio 1909, Autran, 1909-10, p. 626; Cassazione di Francia, 28 ottobre 1901, Dir. Mar., IV, 288; Tribunale Marsiglia, 13 luglio 1900, in Dir. Mar., Ili, 60; Alta Corte di Giustizia 12 marzo 1930, Dir. Mar., 1931, p. 742, con nota contraria della redazione. Contra: Trib. Venezia 8 agosto 1899, Dir. Mar., I, 415; Appello Cand, Io gennaio 1901, ibid. Ili, 156; Cassazione Belga 1 maggio 1902, ibid. V, 52; Trib. dell’impero germanico, 29 aprile 1905, Dir. Mar., VII, p. 223. Cfr. De Courcy, Qnestions de droil maritime, voi. Ili; Lyon Caen & Renault, Traité de droit maritime, VI, n. 895; Marais, in fiei;. intern. de droit marit., VII, 459. Ricordiamo che la regola D riproduce la regola cosidetta d’Anversa 1903 ed in questa conferenza adottata. Il principio si trova già nell’art. 7 delle risoluzioni del Congresso di Bruxelles del 1888. Tuttavia la giurisprudenza degli Stati Uniti ha ritenuto la regola D in conflitto con l’Harter Act 1893; ma, come esattamente ha osservato il Berlingieri (vedi nota seguente), l’opposizione non riposa su un serio fondamento potendo il contrasto essere appianato mediante l’inserzione della Jason clause nella polizza di carico. Vedi anche R. M. Hughes, Handbook of Admiralty Laui, 1920, n. 95. Va ancora notato che l’art. 376, ult. comma, del prog. 1931 di cod. mar., recitando che « quando l’avaria comune sia determinata da un fatto od omissione di una delle parli, questa non ha diritto a giovarsi della contribuzione a cui sono soggette le altre parti ed è responsabile verso di esse delle spese e dei danni sofferti per la salvezza comune », accoglie il principio della regola D, ma ne esclude l’applicabilità a favore dell'autore del fatto che ha cagionato l’avaria comune. In sostanza, però, sia da questa disposizione che da quella della regola D discendono i medesimi effetti, poiché, anche per quest’ultima, possono le parti chiedere il risarcimento dei danni alla parte in colpa, sicché questa non potrà giovarsi dell’azione per la contribuzione in avaria comune, cui ha diritto.