312 Iota. Ogni capitano che non avrà fatto questo segnale, o avrà evitato il pilota in vista, è passibile del pagamento del massimo della tariffa. La mercede non dovuta se il pilota non si è presentato. Un regime analogo vige nel Belgio (969) e negli Stati Uniti (970) e si riscontra in alcune Ordinanze locali del Reich germanico (971X oltre che, come vedremo, nelle nostre colonie della Tripolitania e Cirenaica. Esso è, inoltre, considerato, in via d’ipotesi, in qualche trattato interstatuale, quale, ad esempio, quello di commercio e di navigazione concluso fra l’Italia e la Repubblica di Panama il 16 ottobre 1929 ed approvato con legge 8 gennaio 1931, n. 330 (Gazz. Uff. 22 aprile, n. 92), il cui art. 18, ultimo comma, recita: « Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sarà percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette ». 193. - Natura delle mercedi di pilotaggio in alcune legislazioni. — Tuttavia, se, come dicemmo, siffatte disposizioni dànno alle mercedi riscosse dai piloti una caratteristica impronta fiscale, questa dichiarazione non deve essere intesa in senso assoluto. Siano o no i diritti di pilotaggio, sempre ed in ogni caso, una misura di protezione per il commercio marittimo (972), è indiscutibile che essi rappresentano il prezzo di una locazione d’opera tutte le volte che i capitani si valgano dell’opera dei piloti pratici, facoltativi o obbligatori. Dove, invece, si può parlare di tassa, o meglio, di imposta, è allorquando un capitano, rifiutatosi di servirsi del pilota, è tenuto a pagarne ugualmen-la mercede, come se se ne fosse avvalso. Tuttavia, anche in questi casi particolari in cui i diritti di pilotaggio cessano evidentemente di rappresentare il corrispettivo di un servizio reso, noi (969) Regol. 20 maggio 1843; App. Anversa, 3 aprile 1925, Dor, 1926 (13°), pag. 78, (970) Vedi retro, § 101. (971) Tali le Ordinanze di Cuxhaven del 20 dicembre 183!! e 5 maggio 1893, di Amburgo del 1897. (972) E noi propendiamo per il no. V. retro § 178 e segg.