206 potere d’ordine pubblico su tutte le persone imbarcate. Poiché tali funzioni sono connesse con l’interesse generale della navigazione, in quanto concernono la sicurezza delle persone e la conservazione delle cose, è naturale che il capitano, nell’esercizio di esse, debba assumere una figura giuridica, che se, talvolta, s’identifica in quella di un ufficiale pubblico, spesso vi si approssima, ed in tale veste, sia dalla legge sottoposto a speciali doveri, sia prima che durante e dopo il viaggio. All’adempimento di tali doveri egli deve accudire con diligenza tanto maggiore quanto più gravi sono le difficoltà ed i pericoli della navigazione. Ed è, appunto, in riguardo a queste speciali contingenze, quanto dispongono : sia il codice di commercio all’art. 504 : « Il « capitano deve comandare personalmente la nave all’ingresso a ed all’uscita dei porti, dei seni, dei canali e dei fiumi. » « Egli è obbligato a valersi di un pilota pratico a spese « della nave, dovunque ciò sia dichiarato obbligatorio dal Go-« verno del Regno, e prescritto dai regolamenti e dagli usi lo-« cali in paese estero. » (660); sia il codice per la mar. mere, al secondo comma dell’art. 110: «Inoltre nell’entrata ed uscita « da un porto, in passaggi di canali ed in tutte le altre circo-« stanze, in cui maggiori possono essere i pericoli, i capitani o « padroni devono trovarsi in coperta assistiti dagli ufficiali di (( bordo » (661)- Le due disposizioni riguardano alcune particolari circostanze in cui la nave può trovarsi durante la sua navigazione. Questa non è sempre facile e piana; se ciò fosse, sarebbe bastato il disposto generico dell’art. 107 cod. per la mar. mere. : « Appartiene esclusivamente al capitano o padrone il « comando della nave in ciò che riguarda la manovra e la dite rezione nautica » (662). Ma la rotta delle navi è disseminata (660) Cfr. l’art. 185 del prog. 1931 di cod. mar. V. avanti § 178 segg. (661) Corrisponde all’art. 109 del cod. mar. mere, colon. La disposizione del II comma dell’art. 110 non è riprodotta dal progetto 1931 di cod. mar., forse perchè sottintesa dal legislatore nella norma sancita dall’art. 185 (504 vigente). (662) Art. 92 del prog. 1931 di cod. mar. « Il comandante è capo dell’equipaggio ed è investito della più alta autorità su tutte le persose comunque imbarcate. A lui spetta il comando della nave per ciò che riguarda la direzione nautica e tutti i servizi di bordo. Egli esercita inoltre durante il viaggio le altre funzioni a lui demandate dalle leggi. Qualunque convenzione diretta a eludere il disposto di questo articolo è nulla ».