512 Riassumendo: vale, in conclusione, la regola, che il rimorchiatore del Corpo, come direttore delle manovre, e quindi il Corpo come proprietario e gestore, è responsabile verso i terzi dei danni loro cagionati dal convoglio durante il traino, salvo il ricorso contro il capitano del rimorchiatore, l’armatore della nave rimorchiata ed il pilota di questa, 283. - Pilotaggio dei rimorchiatori e delle navi rimorchiate. — Va ora esaminato il caso in cui i piloti concorrano all’opera di rimorchio senza rimorchiatori proprii. Tale concorso può effettuarsi in tre modi: a) pilotando il rimorchiatore d’altro armatore; b) pilotando la nave rimorchiata; c) pilotando ambedue le navi; sempre che si tratti di rimorchio-manovra. Ad a) Il rimorchiatore è responsabile di fronte ai terzi dei danni arrecati dal traino, perchè il pilota, a cui, per il citato articolo 931 del regol. c. m. m. (art. 163, V comma del prog. 1931 di cod. mar.), appartiene esclusivamente la direzione delle manovre di rimorchio, è un suo preposto. I terzi possono, dunque, agire sia contro il rimorchiatore che contro il pilota e la Corporazione che ne risponde, non già contro la nave rimorchiata, intercorrendo fra questa e la rimorchiante un rapporto indi-pendente di locatio - conductio operis, e non un rapporto di preposizione ai sensi dell’art. 1153 (1605). È salva sempre l’azione di rivalsa della seconda verso la prima, quando è provato che risalga a questa la colpa dell’urto. Nelle circostanze in cui il pilota del rimorchiatore è obbligatorio (art. 929 reg. esec. cod. m. m.), rimane sempre la responsabilità di quest’ultimo (art. 663 cod. comm.), non più (1605) È superfluo dire che la disposizione dell’art. 929 regol. esec. cod. m. m., secondo cui la nave rimorchiata è tenuta a pagare la mercede del pilota obblig. della rimordi‘ante, non vale a trasformare il pilota in preposto del rimorchiato, sia perchè essa vale per il solo pilota obblig., che, come già sappiamo, non è mai un preposto dell’armatore della nave che lo ha a bordo e che risponde soltanto per applicazione della teoria delVutilitas, sia perchè il fatto del pagamento della mercede non è requisito essenziale per la creazione di un -rapporto di committente a preposto. - Simile all’art. 929 è il 538 del regol. c. m. m. colon.