554 va piuttosto ricercato, e su ciò ci siamo già ampiamente intrattenuti (174°), sulla teoria del rischio industriale, opinione, del resto, accennata or chiaramente, or larvatamente, dagli stessi autori francesi (1741). In Francia, ove anche vige il sistema mediterraneo dell’abbandono, può l’armatore giovarsi di questa facoltà per limitare, di fronte ai terzi, la sua responsabilità anche per i fatti del pilota. Colà, come da noi, la convenzione di Bruxelles del 1924 sulla limitazione della responsabilità dei proprietarii di nave, non è stata ancora ratificata né, di conseguenza, estesa ai rapporti interni, non volendosi separare la sua approvazione dal punto di vista internazionale, dalla revisione del Code de Commerce (1742), il cui progetto (1743) recita, appunto, all’art. 223, § 1 : « Le propriétaire du navire est responsable sur tous ses biens des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition. Toutefois, il n’est tenu que jusqu’à concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires ci-après déterminés, sans que cette responsabilité pouisse excéder 200 francs par tonneau de jauge : a) ... 6) Des faits et fautes du capitaine, de l’équipage, du pilote et de toute autre personne au service du navire... »; ed all’art. 225, terzo comma: « L’armateur non propriétaire du navire est solidairement responsable avec le propriétaire, et dans le mêmes limites que ce dernier ». Sui tribunali competenti a giudicare circa le azioni dirette contro l’armatore per i fatti del pilota, parlammo già al § 47. 299. - c) Belgio e Grecia. — Anche nel Belgio vige, sempre sul presupposto della subordinazione del pilota al capitano e della sua qualità di preposto dell’armatore, la responsabilità di questi per i fatti del primo, sia facoltativo che obbligatorio (7144). (1740) Come sopra. (1741) Come sopra. (1742) Cfr. Constant Smeesters, Conférence d’Anvers du Comité Maritime in-ternational, dell’l agosto 1930, in Dor 1930, p. 69 segg. (1743) Pubblicato in Dor, 1929, II, p. 780 segg. (1744) V. retro, § § 52, 233.