107 specialmente sul punto della responsabilità, è intervenuto il vigente Pilotage Act del 9 marzo 1913 (401), entrato in vigore il 1° aprile dello stesso anno (art. 59), salvo la disposizione dell’art. 15 entrata in vigore 5 anni più tardi (art. 15 n. 2) e diretta a sostituire i nuovi principi delle convenzioni internazionali alle superate concezioni della tradizione britannica. Detto Act ha vigore nel Regno Unito e nell’isola di Man; ma, dato il suo carattere di legge territoriale, si applica a tutte le novi, comprese quelle straniere (art. 61). Esso abroga, con espresso disposto (art. 60), gli articoli 572 a 632 compreso ed il 21° annesso del Merchant Shipping Act del 1894, il Merchant Shopping Act (exemption from pilotage) del 1897, l’art. 73 del Merchant Shipping Ad del 1906 (402). Quanto ai decreti, ordinanze, leggi, usi, regolamenti e disposizioni speciali concernenti il pilotaggio (esenzioni comprese), emanati nei vari distretti ai fini di adattare i principi generali alle esigenze locali, e vigenti al tempo dell’adozione del presente Act, vi è in questo, all’art. 59, una norma, che possiamo chiamare transitoria, la quale dispone che « essi rimarranno in vigore, nonostante ogni disposizione ed abrogazione contenuta nel presente Act, finché non siano stati sostituiti, secondo i casi, da un Pilotage Order o da un regolamento emanato in virtù del presente Act ». Per citare alcuni fra i regolamenti posteriori all 'Act in parola, ricordiamo quelli del Board of Trade del 5 aprile e 10 mangio 1923 (403), del Govare, Le pilotage obblig. des tuwires français en Angleterre, in Rev. de dr. int. pr., 1909, p. 737 seg.; Maclachlan, A Treatise on the law of merchant shipping, 6a éd., cap. VI, p. 207 sg., London 1923; Holman, A Handy Book, p. 322 sg.,; Committee, on pilotage. Report. London, ±888; Pilotage committee. Minutes of evidence taken before the departmental committee on pilotage, and appendices containing documentary evidence. London, 1911; Standing committee A. Report on the pilotage bill with the procedings of the committee, London, 1913 (H. of C. Papers, 451). (401) La legge ha una traduzione francese di M. Verneaux, in Annuaire de législation étrangère, 1913, p. 12. L’Act è anche riportato in Autran, XX, p. 940 e egg. (402) Ai fini del Board of Trade Arbitrations, ....... Act del 1874, questo sarà applicato come se Y Act del 1913 fosse una legge speciale (Art. 57, Pii. Act 1913). (403) Dor, 1924, V, p. 452, 454.