224 lativa Convenzione di Bruxelles dichiara che le norme di questa non sono applicabili alle navi da guerra ed alle navi di Stato esclusivamente adibite ad un servizio pubblico (716). Sezione VI. — Sanzioni disciplinari e penali e responsabilità civile. 751. - Il sistema punitivo del cod. per la mar. mere. — In Italia, come altrove (717), ai reati marittimi non sono applicabili, salvo alcune eccezioni (718), le disposizioni del codice penale comune (719). Esiste, infatti, per la loro repressione uno speciale sistema punitivo, contenuto nel codice per la marina mercantile (720), ed improntato alla finalità d’impedire che i rischi della navigazione siano aumentati dal fatto dell’uomo (721). Nella loro qualità di inscritti fra la gente di mare, anche i piloti sono, naturalmente, soggetti alle leggi penali marittime e, (716) Cfr. l’art. 3 della Conv. internaz. di Bruxelles del 1926 sull'immunità delle navi di Stato. (717) Codice discipl. t pen. della mar. mere, belga del 5 giugno 1928; legge danese del 1° maggio 1923 sulla gente di mare; legge finlandese dell’8 marzo 1924 sulla gente di mare; cod. disciplin. e pen. della mare. mere, francese del 17 dicembre 1926; Ordinanza germanica del 2 giugno 1902 per la gente di mare; cod. pen. e discipl. della mar. mere, greca del 13 dicembre 1923; Merchant Shipping Act del 1894, modificato nel 1906; legge norvegese (dispos. discipl.) del 16 febbraio 1923 sulla gente di mare. (718) Art. 260, 262 e 301 cod. mar. mere.. Cfr. art. 617 del prog. 1931 di cod. mar. (719) Il codice del 1889 è stato abrogato e sostituito dal codice penale entrato in vigore il 1° luglio 1931. (720) L’Aw. G. Benfante avrebbe voluto che il cod. mar. mere, si chiamasse « codice amministrativo, internazionale e penale marittimo del Regno d’Italia ». V. p. 181 degli allegati al voi. I degli Atti della Commissione reale per la riforma del cod. mar. mere, istituita con R. D. 15 maggio 1904, Roma, Cecchini, 1905. (721) Cfr. F. Berlingieri, Note di diritto penale marittimo con particolare riguardo alla riforma della vigente legislazione, in « Dir. mar. », maggio-agosto 1930, p. 245 e segg. Ricordiamo qui che, secondo l’insegnamento del Berlingieri (p. 166 segg. del Corso di diritto marittimo, 1925 - 26), anche le disposizioni di carattere penale appartengono ai provvedimenti legislativi diretti a garantire la sicurezza della navigazione.