459 gatorio l’uso dei piloti (art. 200 cod. m. m. ; 195 cod. col.); se le mercedi sono fissate con tariffa da stabilirsi con decreto reale (art. 195 c. m. m.); se i regolamenti particolari di ciascun corpo sono compilati dai Capi delle Direzioni marittime (art. 2 decr. 20 dicembre 1923, n. 3235) ed approvati anch’essi con decreto reale (art. 16 regol.); se i capi-piloti sono nominati dal Comandante del Compartimento (art. 21 regol.); se tutto il meccanismo del reclutamento e del licenziamento dei piloti è nelle mani dell’Autorità amministrativa (art. 17 segg. regol.); se, ancora, non mancano i casi di dispensa dal servizio per limiti di età, malattia o condanna (art. 26, 29 regol.). L’essere, però, il Corpo dei piloti incardinato nell’amministrazione pubblica, non vuol dire ch’esso sia un organo di essa — poiché questa non risponde dei suoi atti — ma è sottoposto, come vedremo, alla .sua stretta tutela. Benché costantemente vigilato e regolato, il Corpo è, infatti, autonomo (I468) per mezzi, personale, amministrazione e responsabilità; il capo-pilota è scelto fra i suoi componenti (articolo 21 regol.), agli esami di concorso il Corpo è rappresentato in seno alla commissione esaminatrice (art. 19 regol.), è chiamato a pronunziarsi a scrutinio segreto sulla nomina degli « aspiranti » ad « effettivi » ed, in caso di divergenza di giudizio col comandante del compartimento, la decisione è riservata al ministero, sentito il competente Direttore marittimo (art. 20 regol.). È implicitamente, appunto, per siffatti motivi che la Cassazione di Torino con sentenza 28 novembre 1921 ( 1469), pur non negandogli il carattere statale e d’ interesse pubblico, lo escluse dalle amministrazioni governative vere e proprie, non essendo esteso ai piloti il trattamento economico degli impiegati dello Stato. Il Corpo dei piloti non è, dunque, organo di questo, ma è sottoposto alla sua tutela : ne consegue ch’esso può non essere fornito di poteri d’imperio, essendo che questi (1468) Diciamo «autonomo» nel senso di «autarchico», cioè di ente che amministra (internamente) « nei limiti fissati dall’ordinamento giuridico statale, degli interessi che sono proprii e dello Stato al contempo»: cfr. Salemi, Dir. amili., Padova, 1929, 47, § 18. (1469) Cassazione Torino, 28 novembre 1921, Dir. Mar., 1920-22, p. 206.