563 dalla nave o da una colpa commessa nella sua direzione, nello stesso modo che lo sarebbe se il pilotaggio non fosse obbligatorio » (1784). Come fu ricordato in precedenza, questo disposto non è entrato in vigore contemporaneamente alluci che lo contiene, poiché una norma transitoria recitava al n. 2 dello stesso art. 15 che questo « non avrà effetto che a partire dal 1° gennaio 1918, o a partire da una data più prossima che Sua Maestà potrà fissare con un Decreto Reale (Order in council), indicando che è necessario applicare la presente legge per conformarsi ad una Convenzione internazionale ». La convenzione a cui questa norma si riferisce non poteva non esser quella sui limiti posti alla responsabilità dei proprietarii di nave, messa in relazione a quella sugli urti in mare : sia perchè è proprio dovuta ai delegati inglesi l’inserzione, nella Convenzione di Bruxelles del 1910 per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi, dell’articolo addizionale che proroga l’applicazione dell’art. 5 sulla responsabilità del proprietario per le colpe del pilota obbligatorio, fino a che le parti contraenti « si saranno messe d’accordo sulla limitazione della respons. dei propriet. di nave »; sia perchè quest’ultima convenzione contiene anch’essa un articolo addizionale, che dichiara applicabile, rispetto agli Stati contraenti, l’art. 5 suddetto. Dato, però, che fino a tutto il 1917 nessun accordo era stato preso fra gli Stati sui limiti da porre alla responsabilità dei proprietari di nave (la convenzione relativa doveva poi esser conclusa a Bruxelles nel 1924), il 1° gennaio dell’anno seguente (1918), conformemente all’articolo addizionale, l’art. 15 dell’ylci entrava in vigore (1785), anche per non lasciare più in sospeso l’applicazione di un principio, alla quale il legislatore inglese ave- (1784) Corte di Sessione (Scozia), 17-1-1924, Dor, loc. cit. e nota; Prob. Div. Adm. 15-10-1920, in II dir. comm., 1921, p. 342 segg. con nota. Cfr. Danion, op. cit., II, p. 217, 235; Pipia, loc cit., I, p. 293; Ramella, cit., p. 230; Autran, cit., pp. 422, 423; F. Berungieri, Corso, 1929, loc. cit.; Ripert, op. cit., Ili, p. 37, n. 2086. V. retro, § 77. (1785) E contemporaneamente cessava di aver vigore l’art. 633 (lei Merchant Shipping Act del 1894 (art. 15, n. 3).