355 loro struttura (]°82) o della specie di navigazione cui la legge le abilita (1083). Benché sia pressoché inutile definire la nave ai fini di determinare se tale denominazione spetti ancora ai battelli pilota — essendo che questi, quali galleggianti adibiti ad un pubblico servizio, esulano in gran parte, come diremo in appresso, dalla disciplina del codice di commercio — è, tuttavia, evidente ch’essi rientrano nel largo concetto di « nave », essendo peraltro quasi tutti forniti di apparato motore (10!ì4). Poiché le norme sul pilotaggio sono di ordine pubblico, in quanto concernono la sicurezza della navigazione, alla loro osservanza non possono sottrarsi, salvo disposizione contraria (1085), neanche le navi di Stato, comprese quelle da guerra. Nel fatto, là dove il pilotaggio è facoltativo, tutte le navi, senza di- A. Brunetti, op. cit., I, pag. 290 segg.; Longhena G., Ordinamento giuridico della nave e regolamento della proprietà navale. Corso di dir. mar., voi. I, pag. 124 segg., Messina, 1923; U. Pipia, Tratt. di dir. mar., I, 2“ ed., Milano, 1922, p. 70 segg.; A. Rocco, Corso di diritto commerciale, Parte gen., Padova, 1921, p. 307; Scialoja A., Sistema del diritto della navigazione, voi. I, 2’ ed., Roma, 1929, pag. 49 segg.; C. Smeesters e G. Winkelmolen, Droit maritime et droit fluvial, li ed., Bruxelles, 1929, pag. 6 segg. Ed in giurisprudenza: Cass. Torino, 14 novembre 1916, Riv. di dir. comm., 1917, II, 528; Trib. Venezia, 14 gennaio 1917, Foro Veneto, 1917, pag. 487. Il progetto 1931 di codice marittimo (art. 38) definisce la nave: « qualunque costruzione atta a correre le acque, normalmente mossa da apparecchio a propulsione meccanica o a vela, e destinata al trasporto di persone e di cose, alla pesca, al rimorchio o ad altri servizi marittimi »; ed il galleggiante: « ogni altra costruzione navale, non mossa da apparecchio a propulsione meccanica o a vela, a qualunque uso sia adibita ». Ed aggiunge all’art. 39: « Salvo i casi in cui dall’applicazione delle norme riguardanti le navi siano espressamente esclusi i galleggianti o siano ad essi applicate norme speciali, le disposizioni di questo codice concernenti le navi si intendono applicabili anche ai galleggianti ». (1082) V. gli art. 259 e 260 reg. mar. mere. (1083) V. R. I). L. 11 novembre 1926 sulla classificazione delle navi nel Registro italiano e l’art. 4 del reg. per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. D. 10 agosto 1928, n. 2752 (Gazz. Uff. n. 12 del 15 gennaio 1929). (1084) V. art. 38 prog. 1931 cod. mar. (1085) Ad es., per l’art. 11, n. 3 del Pilotage Act 1913, questo non si applica a determinate categorie di navi, fra le quali quelle di Stato.