471 stituito dai piloti, ad uno dei quali ne è affidato il comando (art. 32, ult. comma del regol.), sono sottoposti alle regole relative alla responsabilità nel caso di urto, nonché a quella deH’armatore per le colpe commesse dall’ equipaggio, senza che, tuttavia, possa loro venire esteso il sistema dell’abbandono di cui all’art. 491 cod. comm., sia per il già detto principio della loro inalienabilità, sia ancora, e specialmente, perchè esiste per i Corpi dei piloti un sistema particolare per la limitazione della loro responsabilità : esso è dato dalla cauzione di cui all’art. 199 cod. mar. mere. Su questo punto, tanto interessante, ci soffermeremo più a lungo in uno dei seguenti titoli, anche dal punto di vista del diritto internazionale. 267. - Il Corpo non è organo passivo dell'amministrazione. — Secondo il Majorana, « il Corpo dei piloti, come altre classi di gente di mare, costituisce una riunione di gente privata fatta dall’amministrazione per raggiungere i suoi fini circa la navigazione; però non ha alcuna propria vita amministrativa. Sicché per parecchi riguardi potrebbe dirsi un organo passivo dell’amministrazione. .A differenza, però, da altre ha una certa personalità civile, benché per effetti assai limitati, la quale si accorda con la mancanza di vera personalità amministrativa in ciò, che quasi tutto quanto concerne l’organizzazione, le deliberazioni e la polizia del corpo viene assunto da un’ autorità amministrativa estranea (dall’Amministrazione locale di Marina), che appare come il tutore ed il gestore dell’ente. Siffatte singolari combinazioni della ragione amministrativa con la civile non sono nuove nel nostro diritto e ricordano un esempio assai più delicato ed importante nella nostra frazione di Comune » (1517). Opina, in sostanza, l’Autore che il Corpo dei piloti abbia bensì una personalità civile fatta palese da un proprio patrimonio e da una propria responsabilità per quanto limitata, ma manchi di una personalità amministrativa, essendo le attribuzioni dei soci assai limitate, il loro collegio fornito di poteri consultivi e non deliberanti, e spettando la direzione (1517) Majorana, cit., pag. 73. - Sulla frazione di Comune vedi lo stesso Autore in Frazione di Comune, Loescher ed., Roma, 1889, p. 78 segg.^