3 vigilanza delle Capitanerie di porto attraverso il servizio dei piloti (4). Benché — superato da tempo il periodo in cui sul timone, la vela e gli astri riposava tutta l’arte della nautica — i più alti trovati dello scibile abbiano trasfuso nella navigazione la linfa della loro potenza, tuttavia i pericoli, anziché scomparire, sono andati aumentando in proporzione diretta deirintensificarsi del traffico e dell’enorme valore delle navi. Se, dunque, la nave può diventare strumento di offesa o di danno su per i mari e nei porti, se la perdita di un solo transatlantico basta a colpire la pubblica economia e gli interessi supremi della marina e del commercio, ecco sorgere la necessità di navigazione s’intrecciano per ogni dove e che i porti ne rappresentano il punto d’incontro, oggi che anche i porti delle regioni interne, specialmente quelli dei grandi laghi canadesi per entità di movimenti e d’impianti non inferiori ai porti marittimi, prendono parte attivissima al traffico, è giocoforza riconoscere che la vita delle relazioni nazionali ed internazionali sia private che pubbliche sarebbe gravemente minacciata, se funzioni regolatrici, moderatrici e di difesa non fossero assunte dalle autorità di ogni paese. Polizia marittima e portuaria, per segnali, pilotaggio, salvataggio, incendio, sanità e polizia giudiziaria assicurano la sicurezza e l’ordine, e prevengono, reprimono e rimuovono ogni possibile causa di perturbazione. (4) Avvertiamo fin d’ora che il termine « pilota » verrà da noi usato a denominazione del pilota pratico locale, non già del « pilota d’altura » addetto alla navigazione d’alto mare. V. Nuova enciclopedia italiana, voi. XVII, voce « pilota ». Aggiungiamo che i piloti d’altura, detti in Francia « pilotes hauturiers », sono scomparsi con lo sviluppo della navigazione e l’istruzione dei capitani. Ne parlano ancora il codice della Columbia agli art. 108 sgg., il codice argentino al tit. IV, libro III cod. di comm., il codice cileno agli art. 915-921, ed il codice spa-gnuolo (art. 624-631) che dà loro il rango di secondo e l’incarico di guidar la nave sotto gli ordini del capitano. Nell’antico diritto francese, essendo il capitano soltanto un agente commerciale dell’impresa, la direzione tecnica era affidata al pilota « hauturier » dal quale erano richieste determinate capacità dalle ordinanze reali. (V. le ordinanze dell’agosto 1681, 3 ottobre 1683, 27 gennaio 1688, 15 aprile 1689, 12 dicembre 1724). Il pilota «hauturier » sparisce allorquando le sue medesime capacità vengono acquisite dal capitano. V Ripert, « Droit. Mar. », I, 3a ed., Paris, 1929, p. 923.