518 parte (II comma) sui vizi che minano la libertà del consenso. Il legislatore ha voluto, in sostanza, concedere un’azione di lesione all’assistito per il pregiudizio da lui risentito dall’aver nel contratto promesso una prestazione in troppo evidente sproporzione in confronto di quella che l’altra parte ha eseguito; sicché il giudice può, in base al principio proprio degli atti lesivi, su richiesta della parte lesa, o annullare il contratto o ridurre le obbligazioni secondo equità. Si tratta, in altri termini, di un’applicazione particolare di un principio che entrerà fra breve nel nostro diritto comune col nuovo codice civile, il cui progetto (art. 22) introduce appunto un ’’azione generale di lesioni dei contratti, tutte le volte che la grande sproporzione fra i vantaggi e gli obblighi derivanti ad una parte dal contratto, faccia presumere un’ insufficiente libertà del consenso, dando luogo all’alternativa : o pagare (o restituire) la parte eccessiva della prestazione o incorrere nella rescissione. Non occorre dilungarci ancora su questo punto. Quel che più conta si è che, sia nel diritto internazionale per applicazione della convenzione succitata (art. 7), sia nel diritto interno dei Paesi che, come il nostro, hanno introdotto l’art. 7 di essa (1622), Qgnj convenzione d’assistenza, anche se fatta durante il pericolo, è ritenuta valida, salvo rescissione o modifica da parte del giudice, su richiesta di una delle parti, in caso di grande ed evidente sproporzione fra i vantaggi e gli obblighi da essa nascenti. Ciò posto, poiché, come si è detto, l’art. 127 cod. m. m. è stato sostituito dall’art. 7 della legge del 1925 (1623) ed abrogato con espressa disposizione dell’art. 14 della legge medesima, riteniamo col Brunetti (1624) c]ie questi due disposti abbiano anche implicitamente e rispettivamente sostituito ed abrogato l’art. 196 cod. m. m., la cui ratio è identica a quella dell’art. 127. Possiamo, di conseguenza, concludere che ogni convenzione d’assistenza stipulata dal pilota durante il pericolo (1622) Ad esempio, in Olanda (art. 563 legge 12 dicembre 1924). (1623) È identico l’art. 408 del progetto 1931 di cod. mar. (1624) A. Brunetti, op. cit., II, p. 365, nota.