35 Notevolissima è la legge sull’abbordaggio del 15 luglio 1915, che ha modificato l’art. 407 del cod. di comm., ponendolo in armonia con l’art. 5 della convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910. Non ha minore importanza la legge del 17 dicembre 1926, contenente il codice disciplinare e penale della marina mercantile (Journ. Off. 19-12-1926, p. 3252), la quale sancisce all’art. 79 il massimo delle pene stabilite negli art. 434 e 435 del codice penale, contro chi, conducendo a qualunque titolo la nave, o dirigendola come pilota, si renda dolosamente colpevole dei danni da essa subiti. Finalmente la legge 28 marzo 1928 sul regime del pilotaggio nelle acque marittime (105), estesa all’Algeria (106) dall’art. 28, ed oggi in vigore, abrogava, all’art. 27, il decreto legge 12 dicembre 1806, l’art. 8 della legge del 30 gennaio 1893 modificato dalla legge 12 maggio 1905, la legge del 17 luglio 1921 dalla pubblica amministrazione la forza di stabilire esenzioni dall’obbligo del pilotaggio (disposizione riprodotta dalla legge 30 gennaio 1893), ed estendeva all’art. 1 le eccezioni contenute nell’art. 34 del decreto del 1806; la legge del 21 marzo 1884, che disponeva sull’espletazione del materiale di pilotaggio a titolo collettivo, modificata dalla legge 12 marzo 1920; il decreto dell’8 marzo 1889, modificato il 30 - 6 - 1911, che concedeva a taluni capitani la facoltà di non usare il pilota; la legge 30 gennaio 1893 (art. 3, § 2), che riproduceva la disposizione contenuta nella legge 29 gennaio e modificava le franchigie di pilotaggio di cui all’art. 34 del decreto 1806. Altre modifiche apportava allo stesso oggetto la legge del 12 maggio 1905; il decreto 19 ottobre 1911 (Off., 16 maggio), che creava dei lameneurs pratiques patentati nei porti privi di stazione di pilotaggio; il decreto del 16 giugno 1913 (Off. 20 giugno 1913, Rev. int. dr. mar. XXIX, 864), che portava l’elenco delle pene disciplinari da applicare ai piloti; la legge 29 aprile 1916, che riproduceva l’art. 44 del decreto del 1806 in materia d’indennità di assistenza; la legge 17 luglio 1921, che fissava la pocedura per stabilire e rivedere i regolamenti e le tariffe di pilotaggio nelle acque marittime (Journal Off. del 19 luglio 1921, p. 8354, Rev. int. dr. mar., 1922, XXXIII, p. 213), abrogando le disposizioni della legge 15 agosto 1792 e l’art. 41 del decreto legge 12 dicembre 1806; il decreto 7 settembre 1923, contenente norme relative ai requisiti richiesti per i candidati a pilota, abrogato dal decr. 18 - 6 - 1927. (105) J. O., 31 marzo 1928, p. 3673; v. anche « Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ». Notizie di René Verneaux, in Annuaire de Législation française, 1928, p. 70 e sgg. (106) V. « Rapport sur le nouveau régime du pilotage sur les côtes d’Algérie » nel Bulletin de la Chambre de Commerce d’Alger, n. del 15 luglio 1929.