88 piegati dello Stato o dei Comuni (322). Questa seconda categoria, accanto alle semplici mansioni di pilotaggio, esplica delle funzioni di carattere pubblico consistenti in un controllo di polizia e di dogana ed in compiti di sanità pubblica. A prescindere dall’esercizio di tali poteri sovrani, ai piloti comunali e statuali affidati, del resto, unicamente per motivi di opportunità (323), non si riconosce all’ordinaria attività dei piloti, anche se ob-bligatori, quella natura pubblica, che valga a fare di essi dei veri e propri organi dello Stato (324). La Corte Suprema (325) è in questo senso; nè diversamente dispone il § 31 della legge industriale, uguagliando piloti, marinai e timonieri ed imponendo loro l’obbligo di dimostrare all’autorità amministrativa competente il pieno possesso dei requisiti occorrenti. Di contrario avviso è il Lewis : egli opina che, poiché la gran parte delle Ordinanze portuali impongono al capitano di affidare al pilota obbligatorio l’effettiva direzione della nave (326), « quest’obbligo del capitano si possa solo spiegare col ritenere che il pilota obbliga- ticus, 8 dicembre 1923, n. 13; nota a sentenza inglese della Corte di Sessione (Scozia), 17 gennaio 1924, in Rev. d. dr. mar. comp., Dor, 1924, VI, p. 225. (322) Sulla situazione del pilota del canale di Kiel e del porto d’Amburgo, vedi Tribunale dell’impero tedesco, 13 ottobre 1925, Dor. XIII, 61; Trib. Sup. ans., 17 marzo 1925, Dor, XII, 33; Trib. dell’impero, 2 luglio 1926, Dor. XV, 126. (323) V. P. Ehlers, loc. cit. (324) V. P. Ehlers, loc. cit. Corte Suprema, 2 luglio 1926, in Hans. Rech. Zeit., 1926, p. 738 e segg. (325) Corte Suprema, (Affari Civili), voi. 74, p. 250 e seg., voi. 81, p. 317. In seguito al riconoscimento dell’esclusiva responsabilità personale del pilota obbligatorio, pronunziato dalla Corte Anseatica con sentenza 2 luglio 1926, (riprodotta nell'lìanseatische Rechtszeitschrift, 1926, pag. 738 e seg.), il dott. deputato Nagel nella seduta del 32 settembre 1926 del Consiglio Comunale di Amburgo, chiedeva al Senato d’intervenire per far esonerare i piloti da ogni responsabilità, quali impiegati dello Stato. Il Senato rispondeva che, con la decisione della Corte Anseatica, è stato statuito che, per gli effetti del § 5 della legge portuale, il pilota esplica la sua attività in forza del vincolo contrattuale stretto col capitano, e non nella sfera di una pubblica funzione. Cfr. P. Ehlers, loc. cit. Confermando la decisione 27 maggio 1925, della Corte d’Appello, il Reichsgericht negò con sentenza 2 luglio 1927 la veste di pubblico ufficiale al pilota che scorta o assiste una nave (Dir. mar., 1927, pag. 508). (326) Come già ricordammo, le posteriori ordinanze hanno capovolta la situazione; esse riducono il pilota obbligatorio ad un semplice consigliere.