303 Conformemente alla sect. II del Pilotage Act del 7 marzo 1913, ogni nave che navighi in un distretto di pilotaggio obbligatorio deve fare uso del pilota, a meno che non sia sotto ia direzione di un capitano che possegga un certificato di pilotaggio per questo distretto, non sia una nave da pesca, un yacht da diporto, non appartenga allo Stato, e non raggiunga le 50 tonnellate di stazza. 8°) Per gli Stati Uniti : Gli statuti locali impongono per lo più il pilotaggio obbligatorio alle navi dedite al traffico estero, esentandone quelle di cabotaggio. Nei luoghi ove anche queste ultime vi sono soggette, bisogna ricercarne il motivo nella necessità di assicurare al corpo dei piloti i proventi necessari al suo mantenimento (vedi retro § 101). 189. - Critiche al sistema del pilotaggio obbligatorio. — Da quanto si è esposto e da quanto esporremo in seguito, è facile desumere che il pilotaggio obbligatorio è, allo stato attuale, un’inesauribile fonte di discordie politiche, giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali. Sappiamo, ad esempio, che non tutte le Nazioni fanno risalire all’armatore ogni responsabilità per i danni causati da colpa del pilota obbligatorio : negli Stati Uniti essa risale impersonalmente alla nave, nel Portogallo unico responsabile è il pilota, in Germania in certe circostanze è quest’ultimo, in altre la nave, in altre il Reich ed in altre ancora gli Stati particolari. V’è chi pretende che anche le corporazioni dei piloti siano tenute, e chi è fautore di una responsabilità cumulativa sia o no solidale. Questioni diverse sorgono sulla responsabilità del pilota verso la sua corporazione, verso lo Stato e verso la nave urtante, e sulla responsabilità della nave urtante verso i caricatori e gli assicuratori. Si discute se il pilota obbligatorio assuma la direzione della nave o sia un semplice consigliere del capitano, se a bordo sia un pubblico funzionario o un semplice preposto, se come tale faccia o no parte dell’equipaggio, se la sua responsabilità sia contrattuale od extracontrattuale, se la sua colpa sia da parificarsi ad un caso forza maggiore e se come tale debba essere considerata anche di fronte alla nave pilotata, se le mercedi abbiano carattere di tassa o di semplice corrispettivo di un servizio reso, se ancora l’obbligo